La questione del socio forfettario società semplice agricola è molto più delicata di quanto appaia. Il punto non è la partecipazione in sé, ma la natura del reddito prodotto dalla società semplice. La causa ostativa prevista dall’art. 1, comma 57, della legge n. 190/2014 colpisce infatti la partecipazione a società di persone quando questa si collega all’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo; al contrario, la partecipazione a una società semplice agricola che non produce reddito d’impresa, come accade tipicamente nelle ipotesi di reddito fondiario o agrario entro i limiti propri dell’attività agricola, non impedisce di applicare il regime forfettario. Questo è il principio di fondo che emerge dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate e dagli approfondimenti più recenti della Fondazione Nazionale dei Commercialisti.
La regola generale: la partecipazione alla società semplice non è sempre ostativa
Sul piano sistematico, la partecipazione in una società semplice non determina automaticamente la fuoriuscita o l’inapplicabilità del regime forfettario. Occorre prima verificare se quella società semplice eserciti o meno un’attività che generi reddito d’impresa o di lavoro autonomo. La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ricostruisce in modo lineare questo passaggio: se la società semplice resta nell’alveo del reddito agrario ex art. 32 TUIR, la partecipazione non è di ostacolo; se invece la società semplice produce, anche solo per una parte, reddito d’impresa, allora può configurarsi la causa ostativa per il socio forfettario società semplice agricola che vuole applicare il forfettario alla propria attività individuale.
Questa impostazione è coerente con l’orientamento amministrativo già espresso dall’Agenzia delle Entrate. La circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, richiamata anche dalla stessa Fondazione, distingue infatti le partecipazioni rilevanti ai fini della causa ostativa da quelle che non assumono rilievo quando la società semplice non esercita un’attività d’impresa in senso proprio.
Quando il socio della società semplice può restare in forfettario
Il caso più lineare è quello della società semplice agricola che opera entro i limiti dell’art. 32 TUIR. In questa ipotesi, l’attività continua a generare reddito agrario e non reddito d’impresa. La Fondazione Nazionale dei Commercialisti chiarisce espressamente che, in tale scenario, il socio forfettario società semplice agricola può svolgere un’ulteriore attività commerciale o professionale in regime forfettario, proprio perché la partecipazione riguarda una società che non produce reddito d’impresa.
Socio forfettario società semplice agricola, il punto critico: le prestazioni di servizi ex art. 56-bis TUIR
La vera area di rischio emerge quando la società semplice agricola non si limita all’attività agricola “pura”, ma svolge prestazioni di servizi riconducibili alle attività connesse di cui all’art. 2135, comma 3, c.c. Qui si innesta l’art. 56-bis TUIR, che disciplina proprio alcune attività agricole eccedenti o connesse, prevedendo, per la fornitura di servizi, una determinazione forfetaria del reddito mediante applicazione del coefficiente di redditività del 25% ai corrispettivi registrati ai fini IVA. Questo dato è decisivo: se il reddito è determinato ai sensi dell’art. 56-bis, si è fuori dal reddito agrario puro e dentro un’area fiscalmente qualificata come reddito d’impresa.
Sul piano civilistico, l’art. 2135 c.c. considera attività agricole connesse anche la fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola principale. Tuttavia, questo inquadramento civilistico non basta, da solo, a risolvere il problema del socio forfettario società semplice agricola. Infatti, anche se la prestazione di servizi è “connessa” in senso agricolo, sotto il profilo reddituale essa genera reddito d’impresa determinato con il meccanismo del 25% previsto dall’art. 56-bis, comma 3, TUIR. Ed è proprio questo passaggio a far scattare la criticità per il socio forfettario.

Perché l’art. 56-bis può far saltare il regime forfettario del socio
Il ragionamento da fare è molto semplice. Se la società semplice agricola produce solo reddito agrario nei limiti dell’art. 32 TUIR, la partecipazione del socio non integra la causa ostativa. Se invece la società semplice svolge prestazioni di servizi che ricadono nell’art. 56-bis TUIR, la società non sta più generando esclusivamente reddito agrario, ma anche reddito d’impresa.
Il documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti è molto netto su questo punto. Dopo aver affermato che la partecipazione in una società semplice agricola che opera entro i limiti dell’art. 32 TUIR non preclude il forfettario, precisa specularmente che, quando la società agricola supera tali limiti e produce reddito d’impresa, la partecipazione configura una causa ostativa per il socio forfettario società semplice agricola. Nello stesso documento, l’art. 56-bis, commi 1, 2 e 3, viene espressamente richiamato tra le norme che determinano reddito d’impresa in forma forfetaria per le attività eccedenti o connesse.
Prestazioni di servizi agricole: non basta chiamarle “connesse”
Nella pratica, questo è l’errore più frequente: si ritiene che, poiché una determinata attività rientra nell’art. 2135 c.c., allora non vi sia alcun problema per il socio forfettario. Non è così. La qualifica civilistica di attività agricola connessa non elimina automaticamente la rilevanza reddituale dell’art. 56-bis TUIR. Anzi, spesso è proprio l’applicazione dell’art. 56-bis a dimostrare che l’attività, pur agricola sul piano civilistico, produce fiscalmente reddito d’impresa e non più soltanto reddito agrario.
La stessa Fondazione, nell’esempio dedicato alla fornitura di servizi, richiama l’art. 56-bis, comma 3, e sottolinea che occorre verificare con grande attenzione sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo dell’attività connessa, oltre al fatto che la prestazione non assuma dimensioni tali da trasformarsi, sostanzialmente, nell’attività principale. Questa osservazione è importante anche in chiave difensiva: quanto più la componente di servizi cresce e si autonomizza rispetto all’attività agricola principale, tanto più aumenta il rischio di contestazioni sulla natura del reddito e, di riflesso, sulla spettanza del regime forfettario al socio.
Il caso tipico della società semplice agricola con servizi ex art. 56-bis
Pensiamo alla società semplice agricola che, oltre alla coltivazione o all’allevamento, effettua prestazioni di servizi verso terzi utilizzando mezzi e attrezzature aziendali: lavorazioni conto terzi, servizi connessi all’allevamento, utilizzazione di strutture e mezzi aziendali oltre il perimetro strettamente agricolo. Se tali attività rientrano nell’art. 56-bis, il reddito relativo non resta più confinato nel reddito agrario ex art. 32 TUIR ma entra nel reddito d’impresa determinato forfetariamente. In tale contesto, il socio persona fisica che svolge una propria attività in regime forfettario si espone a una concreta causa ostativa come socio forfettario società semplice agricola.
Per questo, quando si analizza la posizione del socio forfettario, non basta leggere l’oggetto sociale della società semplice. Bisogna verificare in concreto quali ricavi produce la società, come vengono qualificati fiscalmente, quali quadri dichiarativi sono coinvolti e se esistano componenti reddituali trattate ai sensi dell’art. 56-bis TUIR. È questa la verifica che separa la compatibilità dalla decadenza.
Socio forfettario società semplice agricola: La conclusione operativa
La conclusione, allo stato della normativa e della prassi disponibili, è questa: il socio di una società semplice agricola può applicare il regime forfettario solo se la partecipazione non riguarda una società che produce reddito d’impresa. Se la società semplice agricola resta nei limiti dell’art. 32 TUIR, la partecipazione è, in linea generale, compatibile con il forfettario. Se invece la società svolge prestazioni di servizi che generano reddito ai sensi dell’art. 56-bis TUIR, il quadro cambia, perché emerge una componente di reddito d’impresa che può integrare la causa ostativa prevista dalla legge n. 190/2014 per il socio forfettario società semplice agricola.