Finanziamento soci infruttifero e infragruppo: trattamento fiscale e attenzione all’enunciazione dell’atto

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Il finanziamento soci infruttifero rappresenta uno degli strumenti più utilizzati per sostenere la liquidità della società, nella pratica delle PMI, dei gruppi familiari e delle holding, . Consente infatti di reperire risorse senza ricorrere immediatamente al sistema bancario.

Si tratta di un’operazione apparentemente semplice. Il socio, oppure una società del gruppo, mette risorse finanziarie a disposizione della partecipata o della consociata senza prevedere interessi.

Proprio questa apparente semplicità, però, induce spesso a sottovalutare il profilo delle imposte indirette. In particolare viene trascurato il tema dell’imposta di registro.

Il punto critico emerge soprattutto quando il finanziamento soci infruttifero viene richiamato in un atto successivo. Ciò può accadere, ad esempio, in un verbale di aumento di capitale, ma anche in una delibera di copertura perdite, come in un atto di riorganizzazione societaria oppure in una cessione di partecipazioni.

In queste ipotesi entra in gioco l’istituto dell’enunciazione, disciplinato dall’articolo 22 del TUR. Questa norma consente di assoggettare a imposta di registro anche un atto precedente non registrato. Ciò avviene purché ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Finanziamento soci infruttifero: natura giuridica e inquadramento

Il finanziamento soci infruttifero effettuato dal socio in favore della società comporta, sul piano sostanziale, l’iscrizione di un debito in capo alla società. Tale debito prevede un obbligo di restituzione.

Sotto questo profilo, l’operazione integra un vero e proprio contratto di mutuo. Non si tratta quindi di un apporto definitivo al patrimonio sociale. La situazione cambia solo se le parti decidono fin dall’origine di strutturare l’operazione come versamento in conto capitale, versamento a fondo perduto o altra forma di apporto patrimoniale.

Questa distinzione non ha natura meramente terminologica. Produce invece effetti rilevanti sul piano civilistico, fiscale e contabile.

Nel finanziamento soci infruttifero, infatti, la società riceve una provvista finanziaria. Tale provvista deve essere restituita al socio. Nell’apporto patrimoniale, invece, manca un vero e proprio obbligo restitutorio.

Sotto il profilo civilistico, il contratto di finanziamento tra socio e società non richiede, in linea generale, una forma scritta ad substantiam. Tuttavia, la forma scritta diventa necessaria quando le parti intendono pattuire interessi superiori al tasso legale. Resta in ogni caso fermo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa antiusura.

Ne consegue che, nei finanziamenti soci infruttiferi, le parti possono adottare diverse modalità di documentazione del rapporto. Ciascuna modalità può produrre specifiche conseguenze ai fini dell’imposta di registro. Ciò accade soprattutto quando il finanziamento soci infruttifero viene successivamente richiamato o rappresentato in atti societari soggetti a registrazione.

Il trattamento ai fini dell’imposta di registro

La forma con cui il finanziamento soci infruttifero viene documentato è decisiva per individuare il corretto regime di registrazione.

Scrittura privata

Quando le parti documentano il finanziamento soci mediante scrittura privata, che contiene in modo unitario il regolamento del rapporto, l’atto sconta, in linea generale, imposta di registro in misura proporzionale del 3%, con obbligo di registrazione in termine fisso entro 30 giorni dalla data dell’atto.

È questo il caso più sensibile sotto il profilo fiscale, perché il rapporto obbligatorio viene cristallizzato in un documento autonomo, compiuto e immediatamente rilevante ai fini del registro.

Scambio di corrispondenza

Diversa è l’ipotesi in cui il finanziamento soci infruttifero si perfezioni mediante scambio di corrispondenza tra socio e società, ossia attraverso una proposta e una successiva accettazione.

In tale configurazione, l’imposta di registro è normalmente dovuta solo in caso d’uso e in misura fissa.

Per scambio di corrispondenza si intende una sequenza documentale in cui:

  1. una parte formula la proposta di finanziamento
  2. l’altra parte accetta le condizioni
  3. il rapporto si perfeziona attraverso tali comunicazioni

senza formazione di un unico contratto scritto sottoscritto contestualmente da entrambe le parti.

Sul piano operativo è opportuno che tali comunicazioni siano trasmesse con strumenti idonei ad attribuire data certa, come PEC o raccomandata A/R.

Finanziamento verbale

Il finanziamento soci infruttifero può anche essere concluso verbalmente.

In questa ipotesi, in assenza di registrazione volontaria, non vi è ordinariamente obbligo di registrazione in termine fisso.

Tuttavia, proprio la mancanza di formalizzazione scritta rende ancora più delicato il successivo eventuale richiamo del rapporto in atti soggetti a registrazione.

Sintesi operativa

In termini pratici, si può affermare che il finanziamento soci infruttifero:

  • non sconta normalmente imposta di registro in termine fisso se perfezionato verbalmente o mediante scambio di corrispondenza
  • può invece diventare imponibile quando viene formalizzato in una scrittura privata unitaria
  • può generare un rischio fiscale successivo se viene richiamato o descritto in modo puntuale in un atto soggetto a registrazione

Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che occorre prestare la maggiore attenzione.

Enunciazione del finanziamento soci infruttifero e rischio fiscale

Ai sensi dell’art. 22, comma 1, del DPR 131/1986, l’imposta di registro può applicarsi anche alle disposizioni contenute in un atto precedente non registrato quando tali disposizioni siano enunciate in un atto successivo soggetto a registrazione, purché ricorrano i presupposti richiesti dalla norma.

In sostanza, se un atto registrabile richiama un precedente finanziamento soci infruttifero intercorso tra le stesse parti, e tale richiamo consente di individuarne con sufficiente precisione i contenuti essenziali, l’Amministrazione finanziaria può ritenere imponibile anche il rapporto enunciato.

Il caso tipico è quello dell’aumento di capitale liberato mediante rinuncia del socio al credito da finanziamento.

In tali situazioni, il verbale assembleare spesso contiene il riferimento:

  • al finanziamento pregresso
  • al suo importo
  • alla sua origine
  • alla successiva rinuncia

Proprio questo passaggio può costituire il presupposto per la tassazione per enunciazione.

Per tale ragione, nella redazione dei verbali e degli atti societari straordinari occorre evitare ricostruzioni descrittive non necessarie e verificare con attenzione:

  • la forma originaria del finanziamento
  • l’effettiva identità soggettiva richiesta dalla norma
  • la permanenza o meno degli effetti del rapporto
  • il grado di dettaglio con cui l’atto successivo richiama il finanziamento

Il tema, dunque, non riguarda soltanto l’esistenza del finanziamento, ma soprattutto il modo in cui le parti documentano il rapporto.

Bozza di comunicazioni per finanziamento soci infruttifero mediante scambio di corrispondenza

Di seguito si riportano due bozze operative per il perfezionamento di un finanziamento soci infruttifero tramite scambio di corrispondenza.
La finalità è duplice: da un lato documentare in modo ordinato gli elementi essenziali del rapporto, dall’altro mantenere una struttura coerente con una conclusione negoziale per corrispondenza, evitando la formazione di una scrittura privata unitaria.

Resta opportuno che l’invio avvenga tramite PEC oppure raccomandata A/R, così da attribuire data certa alla documentazione e garantire una corretta tracciabilità del finanziamento soci infruttifero.

1) Comunicazione della società al socio

Oggetto: richiesta di finanziamento soci infruttifero

Spett.le Socio,

nell’ambito del programma di rafforzamento patrimoniale e finanziario della società, connesso allo sviluppo del business e al sostegno del fabbisogno di cassa necessario per investimenti e crescita, la Società richiede la disponibilità dei soci a concedere un finanziamento soci infruttifero per complessivi euro 2.000.000,00.

A tal fine si rappresentano di seguito le condizioni essenziali dell’operazione proposta.

Importo del finanziamento: euro 2.000.000,00.
Natura del rapporto: finanziamento soci infruttifero, con interessi pari a zero.
Modalità di versamento: bonifico bancario sul conto intestato alla Società – IBAN ______.
Termine di versamento: entro il xx/xx/xxxx.
Restituzione: rimborso del solo capitale secondo un piano rateale mensile da definire in coerenza con le esigenze finanziarie e di tesoreria della Società, con decorrenza dal xx/xx/xxxx.

Qualora vi sia disponibilità a procedere, si chiede di trasmettere formale accettazione scritta della presente proposta, con conferma delle condizioni sopra indicate e della data prevista per l’erogazione del finanziamento.

Cordiali saluti.

Il Legale Rappresentante

2) Comunicazione del socio alla società

Oggetto: accettazione proposta e concessione di finanziamento soci infruttifero

Spett.le Società,

con riferimento alla Vostra comunicazione avente a oggetto la richiesta di finanziamento soci infruttifero, con la presente confermo la mia disponibilità a concedere alla Società un finanziamento infruttifero dell’importo di euro 2.000.000,00, con obbligo di restituzione del capitale alle condizioni di seguito precisate.

In particolare si confermano i seguenti elementi del rapporto di finanziamento.

Importo finanziato: euro 2.000.000,00.
Versamento: l’importo sarà erogato entro il xx/xx/xxxx mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Società – IBAN ______.
Interessi: il finanziamento è concesso a titolo infruttifero, con tasso di interesse pari a zero.
Rimborso: la Società provvederà alla restituzione del capitale mediante rate mensili costanti di euro xxxx, con decorrenza dal xx/xx/xxxx e fino a integrale rimborso dell’importo finanziato.

Resta inteso che il rapporto di finanziamento soci infruttifero sarà rilevato nella contabilità sociale in conformità alla presente corrispondenza negoziale.

Cordiali saluti.

Il Socio

Considerazione finale sul finanziamento soci infruttifero.

Sul piano professionale, il vero profilo di attenzione non è soltanto la corretta contabilizzazione del finanziamento soci infruttifero, ma anche la coerenza tra forma giuridica, documentazione adottata e futuri atti societari.

Un finanziamento soci infruttifero, infatti, può generare un costo fiscale inatteso quando un verbale o un atto soggetto a registrazione richiama il rapporto con un livello di dettaglio tale da integrare una vera enunciazione rilevante ai fini del TUR.

Per questo, soprattutto nelle operazioni di:

  • patrimonializzazione
  • copertura perdite
  • rinuncia al credito
  • aumento di capitale

la documentazione deve essere costruita con attenzione preventiva e non soltanto ricostruita ex post.

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