Acquisto di azioni proprie rivalutate: quando l’operazione è lecita

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Rivalutazione delle partecipazioni, acquisto azioni proprie e abuso del diritto: un confine da presidiare con attenzione

Introduzione

Quando si parla di rivalutazione delle partecipazioni e di successiva uscita del socio, il rischio è sempre lo stesso: che un’operazione societaria civilisticamente lecita venga letta dall’Amministrazione finanziaria come una costruzione artificiosa finalizzata a trasformare un reddito in un altro, o ad ottenere un risparmio d’imposta ritenuto indebito.

È proprio qui che entra in gioco uno degli istituti più delicati del diritto tributario contemporaneo: l’abuso del diritto, oggi disciplinato dall’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.

Un istituto essenziale, perché serve a contrastare le operazioni meramente elusive; ma allo stesso tempo un istituto pericoloso, se utilizzato in modo eccessivamente estensivo, perché rischia di comprimere indebitamente la libertà di iniziativa economica e la legittima pianificazione fiscale.

Acquisto azioni proprie: Il caso della Cgt Emilia-Romagna

Su questo terreno si colloca una pronuncia particolarmente interessante: la Cgt di secondo grado dell’Emilia-Romagna n. 18/9/2026, depositata il 12 gennaio 2026, secondo cui non costituisce abuso del diritto l’acquisto di azioni proprie precedentemente rivalutate dai soci cedenti, con conseguente illegittimità della pretesa dell’Agenzia delle Entrate di riqualificare l’operazione come recesso atipico.

Il caso: rivalutazione delle partecipazioni, acquisto di azioni proprie e contestazione dell’Agenzia

La vicenda prende avvio da un avviso di accertamento notificato a una società, alla quale l’Agenzia contestava l’omessa effettuazione e il mancato versamento delle ritenute sulle somme liquidate a due soci di minoranza.

Secondo l’Ufficio, infatti, l’operazione non doveva essere letta come un legittimo acquisto di azioni proprie, ma come una forma sostanziale di recesso dei soci, con la conseguenza che le somme corrisposte avrebbero dovuto essere trattate come redditi di capitale, imponendo alla società il ruolo di sostituto d’imposta.

Percorso negoziale sintetico

  1. I soci cedenti avevano rivalutato la partecipazione ai sensi dell’articolo 5 della legge 448/2001, versando l’imposta sostitutiva del 4%;
  2. Dopo alcuni anni, la società aveva proceduto all’acquisto delle azioni proprie;
  3. Il corrispettivo era stato regolato mediante cessione di un credito di pari importo, derivante dalla vendita di un immobile a un’altra società partecipata dagli stessi soci cedenti;
  4. Nell’anno successivo, le azioni erano state annullate, con contestuale riduzione del capitale sociale e delle riserve straordinarie.

Per l’Agenzia delle Entrate, l’intera sequenza integrava un utilizzo distorto del meccanismo di rivalutazione: in sostanza, i soci sarebbero usciti anticipatamente dalla compagine, ottenendo un trattamento fiscale più favorevole rispetto a quello che si sarebbe determinato in presenza di un recesso.

Decisione della Cgt Emilia-Romagna sull’acquisto di azioni proprie e abuso del diritto

Cos’è davvero l’abuso del diritto?

Questa vicenda è utile perché consente di chiarire un punto fondamentale: non ogni operazione che produce un risparmio fiscale è abusiva.

L’abuso del diritto richiede qualcosa di più. Occorre verificare, in concreto, la presenza congiunta di alcuni elementi:

  • Il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito;
  • L’uso di strumenti giuridici formalmente leciti ma privi di sostanza economica;
  • L’assenza di ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale.

È proprio su questo triplice piano che spesso si gioca la sorte del contenzioso.

Il contribuente non è tenuto a scegliere la strada fiscalmente più onerosa. Può certamente scegliere l’assetto giuridico e societario meno costoso, purché l’operazione abbia una sua coerenza economica, una sua utilità imprenditoriale e non sia il mero involucro di un risultato fiscale precostituito.

La decisione della Cgt Emilia-Romagna: operazione legittima, niente abuso

Nel caso esaminato, i giudici di secondo grado hanno accolto l’appello della società e lo hanno fatto con una motivazione che merita attenzione.

Il Collegio ha ritenuto che l’operazione fosse sorretta da valide ragioni economiche, concretamente documentate. In particolare, la società aveva evidenziato che l’acquisto delle azioni proprie rispondeva all’esigenza di stabilizzare la compagine sociale, segnata da continui contrasti tra i soci, e di rendere l’impresa più attrattiva nei confronti di potenziali investitori.

La sentenza, infatti, riconosce che l’operazione non era un mero artificio fiscale, ma si inseriva in una precisa strategia imprenditoriale, coerente con logiche di mercato e con l’interesse della società alla propria riorganizzazione interna.

Ancora più importante è un altro passaggio: la Corte valorizza il lungo intervallo temporale tra la rivalutazione della partecipazione e l’acquisto delle azioni proprie. La rivalutazione risaliva infatti al 2010, mentre l’acquisto da parte della società era intervenuto solo nel 2017. Un dato, questo, che indebolisce in modo significativo la tesi della preordinazione elusiva.

Inoltre, i giudici hanno rilevato l’assenza dei presupposti normativi o statutari per il recesso, con conseguente inconsistenza della ricostruzione dell’Ufficio che intendeva riqualificare l’operazione come recesso atipico.

Acquisto di azioni proprie non equivale automaticamente a recesso atipico

L’Agenzia ha tentato di sostenere che l’acquisto di azioni proprie, seguito poi dall’annullamento dei titoli, dovesse essere letto sostanzialmente come una fuoriuscita del socio assimilabile al recesso. Tuttavia, una simile impostazione non può essere automatica.

Sul piano civilistico e tributario, acquisto di azioni proprie e recesso del socio sono fattispecie diverse, con presupposti, disciplina e conseguenze differenti.

Per sovrapporle non basta constatare che, in entrambi i casi, il socio esce dalla compagine. Occorre dimostrare che la struttura negoziale adottata sia stata costruita in modo artificioso, senza reali ragioni economiche, e con il solo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale.

Se, invece, l’operazione ha una sua sostanza economica autonoma, una sua funzione societaria reale e un suo razionale imprenditoriale, la riqualificazione non può essere utilizzata come scorciatoia accertativa.

Perché questa sentenza è importante per imprese e soci

La pronuncia dell’Emilia-Romagna conferma un principio di grande rilievo pratico: la pianificazione fiscale resta lecita quando si muove entro operazioni reali, giustificate e coerenti con l’interesse dell’impresa.

Questo vale in particolare nelle operazioni che riguardano:

  • l’uscita di soci;
  • la stabilizzazione degli assetti proprietari;
  • la ristrutturazione della governance;
  • l’ingresso di nuovi investitori;
  • la gestione di rapporti conflittuali all’interno della compagine sociale.

In tutti questi casi, il contribuente deve certamente prestare la massima attenzione alla documentazione, alla sequenza negoziale e alla motivazione economica dell’operazione. Ma non può accettarsi l’idea che ogni schema fiscalmente efficiente sia, per ciò solo, sospetto.

L’abuso del diritto è uno strumento di presidio dell’ordinamento, non una clausola generale per disconoscere ogni operazione non gradita al Fisco.

La linea della giurisprudenza: non basta il vantaggio fiscale

La decisione in commento si inserisce in un orientamento di merito che, in casi analoghi, ha già censurato la tesi dell’Agenzia delle Entrate. La stessa sentenza richiama la Cgt Lombardia n. 1814/2025; ma nello stesso solco si collocano anche altre pronunce, tra cui Cgt Varese n. 111/2024, Cgt Udine n. 32/2023, Ctr Veneto n. 30/2021 e Ctp Padova n. 48/2019.

Il dato che emerge con chiarezza è che la giurisprudenza tende a richiedere una verifica concreta e rigorosa dei presupposti dell’abuso, respingendo quelle impostazioni accertative fondate su meri automatismi o su equivalenze sostanziali non dimostrate.

In altre parole, il vantaggio fiscale, da solo, non basta.

Serve la prova dell’indebitezza del vantaggio e della mancanza di sostanza economica dell’operazione. E quando esistono ragioni imprenditoriali serie, documentate e non marginali, la contestazione abusiva tende a perdere consistenza.

Il vero insegnamento operativo: documentare sempre la ragione economica

Dal punto di vista professionale, questa vicenda conferma una regola molto concreta: nelle operazioni straordinarie o comunque sensibili sul piano fiscale, la tenuta dell’operazione si gioca spesso prima del contenzioso.

Occorre cioè costruire fin dall’origine un impianto documentale idoneo a dimostrare:

  • il contesto societario in cui nasce l’operazione;
  • i problemi organizzativi o gestionali che si intendono risolvere;
  • la funzione economica concreta dell’assetto prescelto;
  • la non marginalità delle ragioni extrafiscali;
  • la coerenza temporale e negoziale dell’intera sequenza.

Nel caso esaminato, hanno assunto rilievo elementi decisivi quali la conflittualità tra i soci, l’interesse alla stabilizzazione della governance, l’attrattività verso investitori terzi e il significativo lasso temporale intercorso tra rivalutazione e acquisto delle azioni proprie.

Sono proprio questi elementi che consentono di distinguere la pianificazione fiscale lecita dalla costruzione artificiosa.

Conclusioni

La sentenza della Cgt di secondo grado dell’Emilia-Romagna n. 18/9/2026 offre un messaggio molto chiaro: l’acquisto di azioni proprie precedentemente rivalutate dai soci non integra, di per sé, abuso del diritto.

Non basta che vi sia un risparmio fiscale. Non basta che il socio esca dalla compagine. E non basta nemmeno che, ex post, l’operazione produca effetti simili a quelli di un recesso.

Per contestare l’abuso serve dimostrare che l’operazione sia artificiosa, priva di sostanza economica e orientata essenzialmente al conseguimento di un vantaggio fiscale indebito.

Quando, invece, l’operazione risponde a una reale esigenza di riorganizzazione societaria, di stabilizzazione della compagine e di rafforzamento dell’impresa sul mercato, il confine della legittima pianificazione non viene superato.

Ed è proprio questo il punto più importante da comprendere: l’abuso del diritto è un istituto fondamentale, ma va applicato con rigore tecnico, non con presunzioni estensive. Perché tra elusione e pianificazione lecita il confine esiste, ed è un confine che il professionista deve saper presidiare con metodo, documentazione e visione sistematica.

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