[Tempo lettura stimato: 6 minuti] Negli ultimi anni, il tema della rivalutazione delle partecipazioni e dell’abuso del diritto è diventato uno dei principali terreni di scontro tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, soprattutto nelle operazioni di pianificazione fiscale che coinvolgono partecipazioni societarie e holding.
Sempre più spesso, infatti, operazioni pienamente conformi alla lettera della legge vengono contestate non per violazioni formali, ma per una presunta mancanza di sostanza economica. È in questo contesto che si colloca la rivalutazione delle partecipazioni: uno strumento legittimo che, tuttavia, diventa frequentemente oggetto di sospetti quando è seguita da una cessione alla holding.
Comprendere dove passa il confine è oggi essenziale per evitare contenziosi inutili e impostare correttamente le operazioni straordinarie.
Cos’è l’abuso del diritto (art. 10-bis L. 212/2000)
L’abuso del diritto, disciplinato dall’art. 10-bis della legge n. 212/2000, non coincide con l’evasione fiscale.
Non richiede violazioni formali, frodi o simulazioni.
Si configura quando un’operazione:
- rispetta formalmente le norme fiscali;
- è priva di sostanza economica;
- produce vantaggi fiscali indebiti, in contrasto con la ratio delle disposizioni applicate.
Il punto centrale è spesso frainteso:
👉 non ogni risparmio d’imposta è abusivo.
È abusivo solo quello che il legislatore non ha inteso consentire.
Perché la rivalutazione delle partecipazioni non è, di per sé, abusiva
La rivalutazione delle partecipazioni è un istituto che il legislatore ha riproposto in modo costante per oltre vent’anni e che, dal 2025, è stato introdotto a regime.
Questo dato è tutt’altro che marginale. Significa che il legislatore:
- conosce perfettamente gli effetti fiscali della rivalutazione;
- accetta che il contribuente affranchi un valore pagando un’imposta sostitutiva;
- consente che tale valore venga utilizzato per ridurre o azzerare la plusvalenza futura.
In questo quadro, parlare di “vantaggio fiscale indebito” è concettualmente errato:
il vantaggio non è tollerato, ma espressamente previsto dall’ordinamento.
Cessione della partecipazione rivalutata alla holding: dove nasce il rischio
Le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate emergono soprattutto quando la partecipazione rivalutata viene ceduta a una holding controllata dal cedente.
Secondo un’impostazione tradizionale, queste operazioni sarebbero sospette perché:
- il controllo rimane in capo allo stesso soggetto;
- non vi sarebbe un reale mutamento economico;
- il corrispettivo versato dalla holding potrebbe rientrare, nel tempo, al cedente.
Da qui le accuse di operazioni meramente circolari o di dividend washing, con riqualificazione del corrispettivo come distribuzione di utili.
Tuttavia, questa lettura è oggi parzialmente superata.
Rivalutazione e cessione alla holding: quando non si configura abuso del diritto
La giurisprudenza più recente ha chiarito un principio fondamentale:
👉 il risparmio d’imposta derivante dalla rivalutazione delle partecipazioni non è indebito, se l’operazione rientra in uno schema espressamente voluto dal legislatore.
Un passaggio decisivo è rappresentato dalla sentenza n. 139/2/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Grosseto, che ha applicato in modo sistematico i criteri indicati nell’atto di indirizzo del MEF del 27 febbraio 2025.
Nel caso esaminato:
- una persona fisica aveva rivalutato una partecipazione;
- successivamente l’aveva ceduta a una holding interamente controllata;
- il corrispettivo era coerente con il valore rivalutato;
- la plusvalenza risultava azzerata.
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’operazione come abusiva, riqualificando il corrispettivo come dividendo mascherato.
La Corte ha respinto integralmente questa tesi, affermando che:
- la rivalutazione è una scelta legittima di pianificazione fiscale;
- la normativa non pone limiti alla successiva circolazione della partecipazione;
- il valore affrancato può essere utilizzato anche in operazioni infragruppo, purché non meramente circolari.
Elemento decisivo è stato l’accertamento che il vantaggio fiscale non fosse in contrasto con la ratio delle norme. In assenza di un vantaggio indebito, viene meno uno degli elementi costitutivi dell’abuso del diritto.
L’atto di indirizzo MEF del 27 febbraio 2025: il cambio di paradigma
Con l’atto di indirizzo del 27 febbraio 2025, il Ministero dell’Economia ha fornito una linea interpretativa chiara e innovativa.
Il documento afferma che il contribuente può legittimamente adottare comportamenti orientati al risparmio fiscale, purché:
- rispettino la lettera delle norme;
- non ne svuotino la ratio.
La rivalutazione delle partecipazioni viene citata espressamente come esempio di pianificazione non abusiva, chiarendo che:
- la disciplina non pone limiti alla successiva cessione;
- il valore affrancato è utilizzabile anche verso soggetti correlati;
- l’abuso si configura solo in presenza di operazioni meramente circolari, prive di effetti economici reali.
Si tratta di un vero cambio di paradigma rispetto alle impostazioni più aggressive del passato.
Rivalutazione partecipazioni e abuso del diritto: Quando il rischio di abuso resta concreto
Ciò non significa che ogni operazione sia automaticamente “al sicuro”.
Il rischio di abuso del diritto resta reale quando:
- l’operazione è puramente circolare;
- non vi è alcuna modifica, neppure minima, degli assetti organizzativi o di governance;
- il flusso finanziario rientra immediatamente al cedente;
- la rivalutazione è utilizzata come mero passaggio contabile, senza effetti economici reali.
In questi casi, il problema non è la rivalutazione in sé, ma l’assenza totale di sostanza economica.

Conclusioni sulla rivalutazione partecipazioni e abuso del diritto: la vera linea di confine
La pianificazione fiscale non è vietata.
È vietata solo quella che svuota di significato le norme.
La rivalutazione delle partecipazioni, se utilizzata correttamente, è uno strumento di trasparenza:
si paga prima, si rende esplicito il valore e si governa consapevolmente il carico fiscale.
Il messaggio che emerge con chiarezza da normativa, prassi e giurisprudenza è semplice:
👉 non è abusivo ciò che il legislatore ha previsto, purché l’operazione non sia fittizia.
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