Società di comodo: cosa sono, quali problemi creano e cosa cambia con IVA 2026 (dopo Corte UE e Cassazione)

7–10 minuti

La disciplina delle società di comodo (società “non operative”) nasce come misura antielusiva: il legislatore, con l’art. 30 L. 724/1994, intende colpire l’utilizzo strumentale di veicoli societari formalmente “in attività” ma, in concreto, privi di una reale operatività, spesso impiegati per il mero godimento di beni (immobili, partecipazioni) e per ottenere vantaggi fiscali non coerenti con un’attività economica effettiva. In altri termini, la disciplina mira a distinguere l’operatività effettiva dall’uso meramente “patrimoniale” dello schermo societario.

Società di Comodo e test di operatività: logica e presunzione

Il cuore del sistema è il test di operatività: una verifica presuntiva che confronta i ricavi/proventi dichiarati con ricavi “minimi” determinati applicando coefficienti ai principali asset di bilancio. Se la società non supera il test, scatta la presunzione legale di non operatività e un pacchetto di conseguenze, soprattutto su imposte dirette; storicamente, inoltre, anche sull’IVA.

Il test misura se i ricavi “reali” della società sono congrui rispetto alla capacità reddituale presunta degli asset detenuti (immobili, partecipazioni/titoli/crediti finanziari, altre immobilizzazioni, ecc.). Se i ricavi risultano inferiori al minimo presunto, quindi, la società è considerata non operativa.

Società di Comodo: Coefficienti dimezzati dal 2024 (riforma IRPEF/IRES)

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (per i “solari”: dal 2024), il D.Lgs. n. 192/2024 ha ridotto (in larga parte, dimezzandoli) i coefficienti del test e quelli per il reddito minimo: in pratica, di conseguenza, è diventato più facile superare il test e, se si resta “di comodo”, il minimo imponibile tende a ridursi.

Si applicando le seguenti nuove aliquote:

  • 1% (in luogo del 2%) sul valore di partecipazioni, titoli e crediti finanziari (ex art. 85, c. 1 lett. c, d ed e del TUIR);
  • 3% (in luogo del 6%) sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing;
  • 2,5% (in luogo del 5%) per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10;
  • 2% (in luogo del 4%) per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti;
  • 0,5% (in luogo dell’1%) per tutti gli immobili situati in piccoli Comuni.

Ai fini della quantificazione del reddito minimo su cui le società che non superano il test dovranno pagare le imposte, dovranno applicarsi le seguenti percentuali:

  • 0,75% (in luogo dell’1,5%) sul valore di partecipazioni, titoli e crediti finanziari;
  • 2,38% (in luogo del 4,75%) sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing;
  • 2% (in luogo del 4%) per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10;
  • 1,5% (in luogo del 3%) per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti;
  • 0,45% (in luogo dello 0,9%) per tutti gli immobili situati in piccoli Comuni.

Restano ferme la percentuale del 4,75% per le navi (ex art. 8.bis, comma 1 lett. a, DPR 633/72) e del 12% per le altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Pertanto, la riduzione riguarda i coefficienti “standard”, mentre alcune percentuali restano invarianti.

Società di Comodo, le conseguenze “pesanti” (imposte dirette): dove si concentrano oggi i rischi

Quando scatta la non operatività, gli effetti principali restano sulle imposte dirette (e, in parte, su meccanismi dichiarativi e di pianificazione fiscale). In sintesi:

  • Reddito minimo imponibile: la base imponibile non si determina (solo) sul risultato contabile/fiscale effettivo, ma può essere “rialzata” a un minimo presunto.
  • Limitazioni all’uso delle perdite: tipicamente, le perdite pregresse non abbattono liberamente il reddito “minimo” (logica: evitare che una società “patrimoniale” azzeri il prelievo).
  • Maggiorazione IRES: per i soggetti IRES, è previsto un incremento (storicamente pari a 10,5 punti) con versamento autonomo, che continua a essere gestito anche negli scadenzari e nei chiarimenti di prassi.

Nota di contesto: la vecchia disciplina “per perdite sistematiche” è stata abrogata dal 2022; resta invece pienamente centrale la non operatività per insufficienza dei ricavi (il test “classico”). Quindi, il baricentro resta sul confronto ricavi/asset.

Esempio 1 — Società immobiliare “patrimoniale” (test non superato → reddito minimo)

Dati (valori medi del triennio, semplificati):

  • Immobili (valore fiscale/contabile rilevante ai fini del test): € 2.000.000
  • Partecipazioni/titoli: € 200.000
  • Altri beni (impianti/attrezzature): € 100.000
  • Ricavi/proventi dichiarati (locazioni + altri): € 40.000
  • Risultato fiscale effettivo (prima della disciplina di comodo): perdita € 15.000

1) Calcolo dei “ricavi minimi presunti” (test di operatività)

Applicando coefficienti standard:

  • Immobili: 6%
  • Partecipazioni/titoli/crediti finanziari: 2%
  • Altri beni: 15%

Ricavi minimi presunti:

  • Immobili: 2.000.000 × 3% = € 60.000
  • Partecipazioni/titoli: 200.000 × 1% = € 2.000
  • Altri beni: 100.000 × 15% = € 15.000

Totale ricavi minimi presunti = € 77.000

Confronto: ricavi dichiarati (€ 40.000) inferiori al valore presunto (€ 77.000); pertanto, la società risulta non operativa. Di conseguenza, entrano in gioco le regole sul minimo e sulla maggiorazione.

2) Calcolo del “reddito minimo imponibile”

Il reddito minimo si determina applicando coefficienti presuntivi sugli asset:

  • Immobili: 2.000.000 × 2,38% = € 47.600
  • Partecipazioni/titoli: 200.000 × 0,5% = € 1.000
  • Altri beni: 100.000 × 12% = € 12.000

Reddito minimo = € 60.600

Effetto pratico: nonostante la perdita fiscale pari a € 15.000, ai fini IRES si applica la tassazione sul reddito minimo (€ 60.600), salvo i casi di esclusione/disapplicazione. Quindi, il risultato “reale” non basta a evitare la tassazione.

3) IRES ordinaria e maggiorazione

  • IRES ordinaria: 60.600 × 24% = € 14.544
  • Maggiorazione IRES per società di comodo (+10,5 punti): 60.600 × 10,5% = € 6.363

IRES complessiva: € 20.907 (14.544 + 6.363).

La base imponibile rettificata ha effetti anche ai fini Irap. Inoltre, l’impatto può riflettersi su scelte dichiarative e di pianificazione.

Esempio 2 — Società “mista” che supera il test di operatività con utile contenuto

Dati:

  • Immobili: € 600.000
  • Partecipazioni/titoli: € 100.000
  • Altri beni: € 50.000
  • Ricavi dichiarati (vendite/servizi): € 120.000
  • Reddito imponibile effettivo: € 10.000

1) Verifica del test di operatività (ricavi minimi presunti)

Applicando i coefficienti consueti, la determinazione dei ricavi minimi presunti è la seguente:

  • Immobili: 600.000 × 3% = € 18.000
  • Partecipazioni/titoli: 100.000 × 1% = € 1.000
  • Altri beni: 50.000 × 15% = € 7.500

Totale ricavi minimi presunti: € 26.500

Poiché i ricavi dichiarati (€ 120.000) sono superiori ai ricavi minimi presunti, la società risulta operativa. Pertanto, non si applicano le regole penalizzanti.

2) Disciplina fiscale (assenza di maggiorazione e reddito minimo)

  • Base imponibile: € 10.000
  • IRES dovuta: 10.000 × 24% = € 2.400
  • Maggiorazione per società non operative: non applicabile, in quanto la società soddisfa il test di operatività.

È opportuno precisare che la maggiorazione non riguarda il reddito civilistico, bensì rappresenta un incremento d’imposta – tipicamente sotto forma di addizionale IRES – calcolato sul reddito imponibile determinato secondo le disposizioni per le società di comodo (di regola, il reddito minimo). In altre parole, l’addizionale “segue” la logica del minimo.

Procedura schematica:

  • Verificare l’operatività della società applicando il test dei ricavi.
  • In caso di non operatività:
    • Determinare il reddito minimo imponibile.
    • Assumere come base imponibile il maggiore tra il reddito effettivo e il reddito minimo.
  • Su tale base:
    • Calcolare l’IRES ordinaria (24%).
    • Applicare la maggiorazione (ad esempio, 10,5%) e sommare all’imposta ordinaria.

Formula di sintesi:

IRES totale = Base × 24% + Base × 10,5%, ovvero Base × 34,5%.

Documento con test di operatività, calcolatrice e bilancia della giustizia – disciplina società di comodo e reddito minimo 2026

Il punto di rottura: IVA e società di comodo dopo la svolta UE

La matrice europea: Corte di giustizia dell’Unione europea – causa C-341/22

La sentenza del 7 marzo 2024 (C-341/22, caso relativo a Feudi di San Gregorio Aziende Agricole S.p.A.) ha affermato, in estrema sintesi, che non è compatibile con il diritto UE una normativa che limita in modo automatico detrazione/rimborso/uso del credito IVA solo perché non si superano soglie presuntive di operatività, in assenza di frode o abuso. Di conseguenza, la logica “automatica” entra in tensione con i principi UE.

Il recepimento in Italia: Cassazione e “disapplicazione” delle preclusioni IVA

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente preso atto della pronuncia UE: il diritto alla detrazione IVA deve essere riconosciuto quando risulta (i) attività economica effettiva, (ii) impiego dei beni/servizi acquistati in operazioni imponibili a valle, e (iii) assenza di frode/abuso.

Questa è la chiave pratica: l’IVA torna ad essere letta secondo il suo statuto “europeo”, dove le preclusioni basate su presunzioni estranee alla logica dell’imposta (neutralità) devono arretrare. In altri termini, contano sostanza e prova, non solo presunzioni “dimensionali”.

Società di Comodo e Modello IVA 2026: cosa cambia davvero (quadri VA, VX e IVA di gruppo)

Il Modello IVA 2026 (anno d’imposta 2025; presentazione 1° febbraio – 30 aprile 2026) recepisce la nuova impostazione: meno “codifiche” e meno automatismi collegati alla questione triennale della non operatività.

  • Quadro VA: rigo VA15 “semplificato” – una sola casella da barrare per segnalare lo status di società non operativa ex art. 30 L. 724/1994, senza più indicare la durata. La compilazione è richiesta anche in caso di partecipazione alla liquidazione IVA di gruppo.
  • Quadro VX: eliminata l’attestazione di operatività – il modello non gestisce più l’automatismo sanzionatorio IVA basato sulla non operatività.
  • IVA di gruppo: quadro VS (campo 4) e quadro VW – resta una semplice barratura per indicare la non operatività, senza durata; eliminato il rigo VW21 che “filtrava” le eccedenze di credito trasferite da società del gruppo risultanti di comodo.

Traduzione operativa: nel 2026 la modulistica IVA ti chiede soprattutto di dichiarare lo status, non di “misurare” quanta parte del credito IVA debba essere neutralizzata per effetto dello status stesso. Quindi, l’adempimento diventa più dichiarativo e meno “bloccante”.

Cosa resta “aperto” nella pratica: crediti IVA storicamente bloccati

La semplificazione dichiarativa non risolve automaticamente la questione più delicata: crediti IVA del passato che siano stati:

  • non chiesti a rimborso,
  • non compensati,
  • o addirittura “persi” secondo la vecchia lettura triennale.

Sul piano prudenziale, la via tecnica passa da una ricostruzione documentale (inerenza e destinazione a operazioni imponibili) e da una strategia dichiarativa/contabile coerente con il principio di neutralità IVA. Inoltre, molti operatori stanno valutando anche il ricorso a dichiarazioni integrative, con attenzione ai termini decadenziali e al perimetro probatorio (attività economica effettiva, assenza di costruzioni artificiose, ecc.). Su questo punto, peraltro, è realistico attendersi ulteriori chiarimenti di prassi.

Checklist pratica (2026): come impostare correttamente la gestione “società di comodo” oggi

  • Separare i piani
  • Imposte dirette: disciplina pienamente operativa (test, minimo, maggiorazione IRES, perdite).
  • IVA: niente automatismi “solo dimensionali”; focus su effettività, inerenza, assenza abuso.
  • Documentare l’attività economica: contratti, fatture attive, piani commerciali, delibere, prove dell’utilizzo dei beni/servizi a valle.
  • Modello IVA 2026: VA15: barra “status” (senza durata). Se IVA di gruppo: attenzione a VS e alla nuova impostazione senza VW21.
  • Test di operatività per Redditi: Applicare correttamente i nuovi coefficienti (post D.Lgs. 192/2024) e verificare l’effetto sul minimo imponibile.

Conclusioni sulle Società di Comodo

Oggi, parlare di società di comodo significa gestire due piani:

  • Imposte dirette: disciplina ancora incisiva (anche se “ammorbidita” dalla riforma dei coefficienti).
  • IVA: l’asse si è spostato su una valutazione sostanziale (neutralità, effettività, assenza di abuso). Il Modello IVA 2026 fotografa proprio questo cambio di paradigma, riducendo le vecchie codifiche legate alla durata della non operatività. In definitiva, la gestione corretta richiede sia calcolo (dirette) sia prova/documentazione (IVA).

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