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	<title>Finanza Agevolata: Scopri Incentivi e Contributi per la Tua Impresa</title>
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	<description>Dottore Commercialista - Campagna (SA)</description>
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	<title>Finanza Agevolata: Scopri Incentivi e Contributi per la Tua Impresa</title>
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		<title>Cosa fare se sono scaduti i termini per fare ricorso agli atti tributari dell’Agenzia delle Entrate e dei Comuni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Antonio Pisapia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:35:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto e Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Educazione Finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza agevolata]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Gli atti dell’Agenzia delle Entrate e dei Comuni devono essere impugnati entro termini precisi. Ecco entro quando fare ricorso e come funzionano i termini ricorso atti tributari e l’autotutela obbligatoria e facoltativa se il termine è scaduto. Ricevere un avviso di accertamento, una cartella, un atto di recupero o un avviso IMU/TARI non significa soltanto [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-post-time-to-read">8–12 minuti</div>


<div style="height:15px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Gli atti dell’Agenzia delle Entrate e dei Comuni devono essere impugnati entro termini precisi.</strong> Ecco entro quando fare ricorso e come funzionano i <strong>termini ricorso atti tributari</strong> e l’autotutela obbligatoria e facoltativa se il termine è scaduto.</p>



<div style="height:15px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="wp-block-paragraph">Ricevere un avviso di accertamento, una cartella, un atto di recupero o un avviso IMU/TARI non significa soltanto dover valutare se la pretesa fiscale sia corretta. Significa soprattutto muoversi entro tempi molto rigidi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel diritto tributario, infatti, il fattore tempo è decisivo: un atto illegittimo, se non viene impugnato nei termini, può diventare definitivo. I <strong>termini ricorso atti tributari</strong> rappresentano quindi il primo elemento da verificare. Il termine ordinario per proporre ricorso davanti al giudice tributario è, in via generale, di 60 giorni dalla notificazione dell’atto. Tale regola vale per gli atti impugnabili dell’Amministrazione finanziaria e, in generale, anche per gli atti impositivi degli enti locali devoluti alla giurisdizione tributaria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo è il primo punto essenziale: quando arriva un atto tributario, non bisogna concentrarsi solo sul merito, ma anche sulla scadenza dei <strong>termini ricorso atti tributari</strong>. Se il contribuente lascia decorrere inutilmente il termine, l’atto diventa normalmente definitivo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò non significa, però, che ogni possibilità sia persa per sempre. Proprio qui entra in gioco l’autotutela tributaria, che oggi trova una disciplina molto più precisa nello Statuto dei diritti del contribuente, come modificato dal <a href="https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id=%7B550FF37D-E066-4E4D-A8B0-8569B836A522%7D" target="_blank" rel="noreferrer noopener">D.Lgs. 219/2023.</a></p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">Entro quando si impugnano gli atti tributari</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nel processo tributario il ricorso, salvo casi particolari, deve essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto. Questo è il riferimento principale per i <strong>termini ricorso atti tributari</strong>. Il Dipartimento della Giustizia Tributaria lo ribadisce espressamente tra le regole base dei termini processuali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La regola interessa, in concreto, i principali atti impositivi e della riscossione: avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, atti di recupero, cartelle di pagamento, dinieghi di rimborso, avvisi di accertamento IMU e altri atti tributari comunali rientranti nella giurisdizione tributaria. Il principio generale è che l’atto va contestato entro il termine processuale, altrimenti consolida i propri effetti. Inoltre, ogni atto autonomamente impugnabile va censurato per i propri vizi: non si può, di regola, attendere l’atto successivo per contestare profili che andavano fatti valere prima.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sul piano pratico, occorre ricordare anche due profili molto rilevanti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il primo è la sospensione feriale dei termini processuali, che opera ogni anno dal 1° agosto al 31 agosto. Se il termine per ricorrere cade in quel periodo o lo attraversa, il decorso si arresta e riprende dal 1° settembre. Questo incide direttamente sul calcolo dei <strong>termini ricorso atti tributari</strong>.</p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa succede se dimentico di impugnare l’atto</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Se il termine di 60 giorni decorre inutilmente, l’atto diventa in linea generale definitivo. Ciò significa che i <strong>termini ricorso atti tributari</strong> non possono più essere riaperti liberamente. Non è più possibile riaprire il termine di ricorso solo perché ci si accorge, in ritardo, che l’atto era errato o infondato. Questa è una delle regole più dure del processo tributario: l’illegittimità dell’atto non basta, da sola, a neutralizzarne gli effetti se il contribuente non ha agito in tempo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, il sistema non è del tutto chiuso. Anche dopo la definitività, l’Amministrazione può riesaminare il proprio atto in autotutela, annullandolo in tutto o in parte oppure rinunciando all’imposizione. La novità degli ultimi anni è che questa materia, prima affidata soprattutto a prassi e principi giurisprudenziali, è stata tipizzata dallo Statuto del contribuente attraverso due figure distinte: autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La differenza tra le due è decisiva. In alcuni casi l’Amministrazione deve intervenire; in altri, invece, può intervenire, ma conserva un margine di discrezionalità.</p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">L’autotutela obbligatoria: quando l’ufficio deve annullare l’atto</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’autotutela obbligatoria è oggi disciplinata dall’art. 10-quater dello Statuto del contribuente. Si applica nei casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione, cioè nelle ipotesi in cui l’errore sia evidente e non richieda valutazioni interpretative complesse. Le fattispecie tipiche richiamate dalla nuova disciplina comprendono,</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’errore di persona,</li>



<li>l’errore di calcolo,</li>



<li>l’errore sull’individuazione del tributo,</li>



<li>l’errore materiale facilmente riconoscibile,</li>



<li>l’errore sull’individuazione dei pagamenti, la mancanza di documentazione successivamente sanata nei termini nonché la sussistenza dei requisiti per deduzioni, detrazioni o agevolazioni negati per errore dell’ufficio.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Qui il legislatore ha voluto dire una cosa molto netta: se il vizio è macroscopico, l’Amministrazione non dovrebbe difendere l’errore, ma rimuoverlo. In queste situazioni l’autotutela non è più una mera possibilità di buona amministrazione; è un vero dovere.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Bisogna però prestare attenzione ai limiti. L’obbligo di autotutela non sussiste se vi è già una sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione. Inoltre, la nuova disciplina esclude l’obbligo anche quando sia decorso più di un anno dalla definitività dell’atto per mancata impugnazione. Questo si collega direttamente ai <strong>termini ricorso atti tributari</strong>: decorso un certo tempo, anche i rimedi si riducono.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In concreto, quindi, se il contribuente non ha impugnato l’atto e si accorge dell’errore entro l’anno dalla sua definitività, può ancora invocare l’autotutela obbligatoria, purché il vizio rientri in uno dei casi tassativi e sia davvero manifesto. Se invece è trascorso oltre un anno, l’area dell’obbligo si chiude e resta, semmai, la diversa area dell’autotutela facoltativa.</p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">L’autotutela facoltativa: quando l’ufficio può annullare l’atto</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’art. 10-quinquies dello Statuto disciplina l’autotutela facoltativa. Qui siamo fuori dai casi tassativi di manifesta illegittimità che impongono l’intervento. La norma prevede che l’Amministrazione può comunque annullare, in tutto o in parte, l’atto di imposizione o rinunciare all’imposizione quando ravvisi una illegittimità o infondatezza dell’atto, anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La logica è diversa rispetto all’autotutela obbligatoria. Qui non serve l’errore ictu oculi. Possono rientrare questioni più complesse, valutazioni giuridiche meno immediate, errori che non siano “manifesti” oppure casi in cui, pur sussistendo in astratto un vizio del tipo previsto dall’art. 10-quater, sia ormai decorso l’anno dalla definitività dell’atto. In questa zona, però, il contribuente non ha un diritto pieno all’annullamento: ha piuttosto un interesse a che l’ufficio riesamini correttamente la posizione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa distinzione ha conseguenze molto rilevanti nella strategia difensiva, soprattutto quando i <strong>termini ricorso atti tributari</strong> sono già scaduti.</p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">Differenze processuali tra autotutela obbligatoria e facoltativa: guida completa per il contribuente</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La principale distinzione tra autotutela obbligatoria e facoltativa emerge dal punto di vista processuale, influenzando direttamente le strategie di difesa del contribuente. Vediamo quali sono le regole da conoscere per tutelare i propri diritti in caso di errore o illegittimità dell’atto fiscale:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Ricorso contro il diniego espresso: </strong>il contribuente può proporre ricorso sia per il diniego espresso di autotutela obbligatoria che per quello di autotutela facoltativa, ampliando le possibilità di tutela giurisdizionale.</li>



<li><strong>Ricorso contro il diniego tacito</strong>: il ricorso è ammesso solo se riguarda una richiesta di autotutela obbligatoria; in caso di autotutela facoltativa, il silenzio dell’ufficio non è impugnabile.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Quando l’ufficio non risponde entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di autotutela (calcolati dal momento in cui l’istanza arriva all’ufficio competente), il silenzio dell’Amministrazione si considera come un silenzio-rifiuto. In questo caso, il contribuente può presentare ricorso entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.</p>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>Attenzione: </strong>se l’istanza riguarda l’autotutela facoltativa e l’ufficio non risponde, il contribuente non avrà la possibilità di presentare ricorso. Per tutelare efficacemente i propri interessi, è fondamentale distinguere tra le due tipologie di autotutela e agire tempestivamente nel rispetto dei <strong>termini ricorso atti tributari</strong>.</p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="253" src="https://www.antoniopisapia.it/wp-content/uploads/2026/03/termini-ricorso-atti-tributari-autotutela-documento-e1773910013269-1024x253.webp" alt="Documento ricorso atti tributari su scrivania con calcolatrice e bilancia della giustizia" class="wp-image-13390" srcset="https://www.antoniopisapia.it/wp-content/uploads/2026/03/termini-ricorso-atti-tributari-autotutela-documento-e1773910013269-1024x253.webp 1024w, https://www.antoniopisapia.it/wp-content/uploads/2026/03/termini-ricorso-atti-tributari-autotutela-documento-e1773910013269-300x74.webp 300w, https://www.antoniopisapia.it/wp-content/uploads/2026/03/termini-ricorso-atti-tributari-autotutela-documento-e1773910013269-768x190.webp 768w, https://www.antoniopisapia.it/wp-content/uploads/2026/03/termini-ricorso-atti-tributari-autotutela-documento-e1773910013269.webp 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">Scadenza termini ricorso atti tributari: Come si presenta l’istanza di autotutela</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’autotutela può essere esercitata anche d’ufficio, ma nella pratica è spesso attivata dal contribuente mediante una istanza motivata indirizzata all’ufficio che ha emesso l’atto. L’istanza deve essere tecnica, precisa e documentata. Non basta dire che l’atto “è sbagliato”: occorre identificare il vizio, allegare i documenti rilevanti, indicare se si tratta di autotutela obbligatoria o facoltativa e spiegare gli effetti richiesti, ad esempio annullamento totale, annullamento parziale o sgravio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal punto di vista operativo, è opportuno allegare sempre l’atto impugnato, la prova della notifica, i documenti che dimostrano l’errore e una ricostruzione cronologica essenziale. Se il termine per il ricorso non è ancora scaduto, l’istanza di autotutela non sostituisce il ricorso e, di regola, non ne sospende i termini. Questo è un punto cruciale nei <strong>termini ricorso atti tributari</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per questa ragione, l’autotutela non va mai considerata un’alternativa automaticamente sicura al contenzioso. Il contribuente deve valutare, con prudenza, se sia necessario impugnare comunque l’atto per non decadere.</p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">E per gli atti dei Comuni?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il tema non riguarda solo l’Agenzia delle Entrate. Anche gli enti locali, quindi i Comuni per IMU, TARI, imposta di soggiorno e altri tributi di loro competenza, sono oggi chiamati a confrontarsi con la nuova logica dello Statuto del contribuente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sul piano pratico, quindi, il contribuente che riceve un avviso IMU o TARI deve ragionare con lo stesso schema: verificare subito i <strong>termini ricorso atti tributari</strong>, considerare se vi siano margini per definizioni amministrative e, se il termine è ormai decorso, valutare un’istanza di autotutela distinguendo tra profili di obbligatorietà e facoltatività.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Peraltro, negli avvisi di accertamento esecutivi degli enti locali la legge prevede che l’atto contenga l’intimazione ad adempiere entro il termine di proposizione del ricorso. Questo conferma, ancora una volta, che il rispetto dei termini è centrale anche nella fiscalità comunale.</p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">Scadenza termini ricorso atti tributari, la vera regola pratica: l’autotutela non è un “salvacondotto” universale</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il messaggio più importante, anche alla luce della riforma, è questo: l’autotutela è uno strumento utile, ma non può essere considerata un rimedio automatico a ogni decadenza difensiva.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se l’atto è stato notificato da poco, il primo presidio resta il controllo dei <strong>termini ricorso atti tributari</strong>. L’autotutela può affiancare la strategia difensiva, ma non sostituisce il ricorso. Se invece il termine è già scaduto, allora bisogna verificare con rigore:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>se il vizio rientra nei casi tassativi di<strong> autotutela obbligatoria</strong> e se si è ancora entro l’anno dalla definitività dell’atto;</li>



<li>oppure se residua uno spazio di <strong>autotutela facoltativa</strong>, da sostenere con un’istanza particolarmente ben costruita sul piano tecnico e documentale.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">In altre parole, la riforma ha reso il sistema più ordinato, ma non più indulgente verso l’inerzia. Il contribuente resta tenuto a reagire tempestivamente. L’autotutela, specie quella facoltativa, non è una sanatoria generalizzata della mancata impugnazione.</p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">Conclusioni sulla scadenza termini ricorso atti tributari:</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Gli atti tributari dell’Agenzia delle Entrate e dei Comuni hanno, in linea generale, <strong>termini precisi per il ricorso agli atti tributari</strong>: 60 giorni dalla notifica, salvo i casi di sospensione previsti dalla legge. Lasciare decorrere i <strong>termini ricorso atti tributari</strong> comporta normalmente la definitività dell’atto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se però il termine è scaduto, il sistema offre ancora uno spazio di reazione attraverso l’<strong>autotutela tributaria</strong>. Dopo la riforma dello Statuto del contribuente, occorre distinguere tra:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>autotutela obbligatoria</strong>, nei casi tassativi di manifesta illegittimità, entro limiti ben precisi;</li>



<li><strong>autotutela facoltativa</strong>, nei casi residui di illegittimità o infondatezza, anche su atti definitivi, ma senza che il contribuente possa pretendere automaticamente l’annullamento.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La differenza non è solo teorica. Incide sul contenuto dell’istanza, sul tipo di tutela esperibile e sulle concrete probabilità di successo. Per questo, quando arriva un atto tributario, il punto non è soltanto stabilire se l’ente abbia torto. Il vero punto è capire subito entro quando agire e rispettare i <strong>termini ricorso atti tributari</strong>.</p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Contattami per una <a href="https://www.antoniopisapia.it/contatti/" type="page" id="2257">consulenza personalizzata sulla sulla scadenza termini ricorso atti tributari</a>.</strong></p>
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		<item>
		<title>Credito d’imposta materiali di recupero e spese sostenute nel 2024: guida completa al bando MASE 2025</title>
		<link>https://www.antoniopisapia.it/credito-imposta-materiali-recupero-spese-sostenute-2024-guida-completa-bando-mase-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Pisapia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 08:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali e Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Business e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza agevolata]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[materiali]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato il Decreto del 17 novembre 2025, attraverso il quale disciplina il credito d’imposta materiali di recupero destinato alle imprese che, durante l’intero anno 2024, hanno sostenuto spese per materiali riciclati, recuperati, compostabili o biodegradabili certificati. Inoltre, il Ministero ha fissato le tempistiche di presentazione delle [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (<a href="https://www.mase.gov.it/portale/home">MASE</a>) ha pubblicato il <strong><a href="https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-17-novembre-2025">Decreto del 17 novembre 2025</a></strong>, attraverso il quale disciplina il <strong>credito d’imposta materiali di recupero</strong> destinato alle imprese che, durante l’intero anno 2024, hanno sostenuto spese per materiali riciclati, recuperati, compostabili o biodegradabili certificati. Inoltre, il Ministero ha fissato le tempistiche di presentazione delle richieste: lo sportello sarà attivo <strong>dalle ore 12:00 del 1° dicembre 2025</strong> fino <strong>alle ore 12:00 del 30 gennaio 2026</strong>, offrendo pertanto un periodo sufficientemente ampio per organizzare la documentazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa misura risulta particolarmente rilevante, poiché consente alle imprese non solo di ridurre i costi, ma anche di adottare materiali con un impatto ambientale minore. Di conseguenza, il bando si inserisce perfettamente nell’ottica dell’economia circolare e del progressivo miglioramento delle filiere produttive.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cos’è il credito d’imposta per materiali di recupero</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il credito d’imposta ammonta al <strong>36% delle spese sostenute nel 2024</strong>, con un tetto massimo annuale pari a <strong>20.000 euro per impresa</strong>. Pertanto, l’agevolazione può incidere in modo determinante sui costi aziendali relativi all’adozione di materiali riciclati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In aggiunta, il bando è rivolto a <strong>tutte le imprese</strong>, senza differenze di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>forma giuridica,</li>



<li>settore,</li>



<li>dimensione.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">In altre parole, possono beneficiarne sia microimprese sia grandi gruppi industriali. Questa caratteristica, infatti, garantisce un’applicazione trasversale e inclusiva del beneficio.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Requisiti di accesso</strong> al credito d&#8217;imposta materiali di recupero</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per poter accedere al credito d’imposta, l’impresa deve:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>essere regolarmente costituita, iscritta e attiva nel Registro delle Imprese;</li>



<li>avere almeno una sede operativa in Italia;</li>



<li>trovarsi in condizioni economico-finanziarie regolari, e quindi non essere in liquidazione né soggetta a procedure concorsuali.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Questi requisiti, inoltre, assicurano che il contributo venga destinato ad attività effettivamente operative. Di conseguenza, solo le imprese in condizioni di stabilità possono richiederlo.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Materiali ammissibili per il credito d’imposta</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">I materiali ammessi sono suddivisi in diverse categorie. Inoltre, ciascun gruppo deve rispettare standard tecnici specifici.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>1. Prodotti e semilavorati da materiali post-consumo o raccolta differenziata della plastica</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Questa categoria comprende, ad esempio:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>vaschette,</li>



<li>film plastici,</li>



<li>contenitori,</li>



<li>componenti vari.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Tutti questi materiali devono essere costituiti da plastica riciclata certificata e, inoltre, devono rispettare le specifiche tecniche dichiarate dal produttore.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>2. Imballaggi biodegradabili e compostabili (UNI EN 13432:2002)</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Rientrano in questa categoria:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>shopper compostabili,</li>



<li>packaging alimentare,</li>



<li>pellicole,</li>



<li>imballaggi rigidi.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Gli imballaggi, inoltre, devono risultare conformi alla norma UNI EN 13432:2002 ed essere accompagnati da certificazioni rilasciate da organismi accreditati. Di conseguenza, l’impresa non può acquistare materiali non certificati.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>3. Imballaggi cellulosici recuperati</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Sono inclusi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>carta recuperata,</li>



<li>cartone riciclato.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, non sono ammessi imballaggi composti con sostanze non biodegradabili, come:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>carta plastificata,</li>



<li>carta accoppiata con alluminio,</li>



<li>rivestimenti ad alta densità,</li>



<li>inchiostri speciali.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Di conseguenza, è necessario verificare con attenzione la composizione e la tracciabilità dei materiali.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>4. Imballaggi in legno non impregnato</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">In questa categoria rientrano:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>bancali,</li>



<li>cassette,</li>



<li>supporti in legno,</li>



<li>packaging industriale.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il legno, inoltre, deve provenire da filiere certificate o da sistemi di recupero e non deve essere stato trattato con sostanze non conformi. Pertanto, la documentazione del fornitore è indispensabile.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>5. Imballaggi riciclati da carta, alluminio e vetro</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Rientrano, ad esempio:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>bottiglie,</li>



<li>vasetti,</li>



<li>fogli,</li>



<li>semilavorati industriali.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, tali materiali devono provenire da circuiti certificati di raccolta differenziata e recupero.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Requisiti che le spese devono rispettare</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Affinché le spese siano considerate valide, devono rispettare specifici criteri. Inoltre, l’impresa deve essere in grado di esibire la documentazione in caso di controlli.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>1. Spese sostenute nel 2024 e pagamenti tracciabili</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Le spese devono essere:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>documentate tramite fatture complete;</li>



<li>pagate con strumenti tracciabili, come bonifici, carte aziendali o pagamenti elettronici.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Di conseguenza, è escluso l’utilizzo del contante.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>2. Inerenza all’attività aziendale</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">I materiali acquistati devono essere utilizzati:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>nel processo produttivo, oppure</li>



<li>nelle attività logistiche.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Pertanto, non è ammessa la semplice rivendita. Inoltre, l’uso deve risultare coerente con l’attività dichiarata.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>3. Tracciabilità della provenienza</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">L’impresa deve poter esibire:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>certificazioni dei fornitori,</li>



<li>attestazioni delle percentuali di riciclato,</li>



<li>dichiarazioni di conformità,</li>



<li>etichettature ambientali.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Questo insieme di documenti risulta essenziale, poiché consente di dimostrare l’effettiva conformità dei materiali.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>4. Congruità rispetto ai volumi aziendali</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Le quantità acquistate devono essere proporzionate:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>ai volumi di produzione,</li>



<li>ai flussi logistici,</li>



<li>ai consumi storici dell’impresa.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">In caso contrario, potrebbero emergere criticità nei controlli. Inoltre, la congruità rappresenta un criterio centrale nelle verifiche ministeriali.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cosa accade se le richieste superano le risorse disponibili</strong> per il credito d&#8217;imposta materiali di recupero</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Qualora le richieste complessive superino lo stanziamento annuale, il Ministero procederà al <strong>riparto proporzionale</strong> delle risorse. Di conseguenza, ciascun richiedente otterrà un credito ridotto in proporzione all’ammontare richiesto. Inoltre, questo meccanismo garantisce equità e trasparenza nella distribuzione dei fondi.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Modalità di utilizzo del credito d’imposta</strong> materiali di recupero</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il credito:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>deve essere utilizzato <strong>esclusivamente in compensazione</strong> tramite F24;</li>



<li><strong>non concorre alla formazione del reddito d’impresa</strong>;</li>



<li><strong>non incide sul valore della produzione IRAP</strong>;</li>



<li><strong>non è cumulabile</strong> con altri aiuti riferiti alle medesime spese.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Pertanto, l’agevolazione comporta vantaggi fiscali significativi senza generare impatti sul carico impositivo complessivo. Inoltre, il meccanismo di compensazione lo rende rapidamente utilizzabile.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



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<p class="wp-block-paragraph"></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regime Impatriati 2025: agevolazione al 50% e vincolo “de minimis”.</title>
		<link>https://www.antoniopisapia.it/regime-impatriati-2025-agevolazione-50-vincolo-minimis-autonomi-professionisti-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Pisapia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 16:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali e Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto e Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza agevolata]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[autonomi]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Impatriati]]></category>
		<category><![CDATA[prosessionisti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antoniopisapia.it/?p=4017</guid>

					<description><![CDATA[<p>Regime Impatriati 2025: cosa devono sapere gli autonomi e professionisti che rientrano in Italia Il 2025 rappresenta l’anno della piena operatività del regime impatriati 2025 introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 209/2023, che ha profondamente rivisto la disciplina precedente, applicabile – in via transitoria – solo per chi ha trasferito la residenza entro il 31 dicembre [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Regime Impatriati 2025: cosa devono sapere gli autonomi e professionisti che rientrano in Italia</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il 2025 rappresenta l’anno della piena operatività del <strong>regime impatriati 2025</strong> introdotto dall’art. 5 del <a href="https://www.normattiva.it/eli/id/2024/12/31/24G00231/ORIGINAL" target="_blank" rel="noreferrer noopener">D.Lgs. 209/202</a>3, che ha profondamente rivisto la disciplina precedente, applicabile – in via transitoria – solo per chi ha trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2023.<br>Il nuovo regime impatriati, valido per chi trasferisce la residenza fiscale dal 2024, risulta più selettivo, più rigido e, soprattutto, espressamente soggetto ai limiti europei sugli aiuti di Stato “de minimis”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un elemento che, nella prassi, sta incidendo in modo significativo soprattutto sui lavoratori autonomi. Tuttavia, è fondamentale analizzare nel dettaglio come funziona realmente.</p>



<div style="height:21px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Impatriati: come funziona il nuovo regime (e cosa cambia nel 2025)</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024, il <strong>regime impatriati 2025</strong> prevede una tassazione agevolata applicabile nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e nei quattro periodi d’imposta successivi. In particolare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</li>



<li>i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">prodotti in Italia entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo <strong>solo al 50% del loro ammontare</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il regime impatriati 2025 è applicabile quando ricorrono le seguenti condizioni:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Il lavoratore si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni.</li>



<li>Non è stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il rientro.</li>



<li>L’attività lavorativa è prestata, per la maggior parte del periodo d’imposta, nel territorio italiano.</li>



<li>Il lavoratore possiede i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione previsti dai D.Lgs. 108/2012 e 206/2007.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, se la residenza in Italia non viene mantenuta per almeno quattro anni, si decade dal beneficio. Di conseguenza, i vantaggi già fruiti vengono recuperati, con applicazione dei relativi interessi.</p>



<div style="height:21px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Il vero nodo del regime impatriati 2025: l’applicazione obbligatoria del “de minimis”</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il nuovo art. 5 del D.Lgs. 209/2023 specifica chiaramente che l’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti del <strong>Reg. UE 1407/2013 “de minimis”</strong> e delle discipline settoriali.<br>La conferma della sua effettiva applicazione arriva dalla risposta MEF al question time n. 5-04717 del 2025, che chiarisce definitivamente che il beneficio fiscale per gli autonomi impatriati costituisce un aiuto di Stato soggetto ai massimali “de minimis”.</p>



<div style="height:21px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Ma perché anche gli autonomi rientrano nel perimetro “de minimis”?</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Perché la normativa europea considera <em>impresa</em> qualsiasi soggetto che svolga un’attività economica, anche se persona fisica o professionista.<br>Dunque, il professionista rientrato in Italia produce reddito da lavoro autonomo, esercita un’attività economica sul mercato e viene quindi inquadrato tra i beneficiari soggetti a limiti.</p>



<div style="height:21px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Massimali applicabili nel regime impatriati 2025</strong></h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>Regolamento UE 1407/2013: <strong>massimo 200.000 euro</strong> in tre esercizi finanziari</li>



<li>Regolamento UE 2831/2023 (dal 1° gennaio 2024): <strong>massimale 300.000 euro</strong> in tre anni</li>
</ul>



<div style="height:21px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Qual è l’aiuto effettivo da confrontare con il “de minimis”?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’aiuto è pari alla <strong>differenza d’imposta</strong> tra tassazione ordinaria e tassazione ridotta al 50%.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Esempio semplificato</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Professionista con reddito imponibile potenziale di 200.000 euro:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>senza agevolazione → tassazione ordinaria;</li>



<li>con <strong>regime impatriati 2025</strong> → tassazione su imponibile ridotto al 50% (100.000 euro).</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il risparmio d’imposta generato in ciascun anno rappresenta l’aiuto “de minimis”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo importo:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>va registrato nel <strong>Registro Nazionale Aiuti (RNA)</strong></li>



<li>deve essere sommato a ogni altro aiuto di Stato fruito</li>



<li>non può superare il plafond triennale disponibile</li>
</ul>



<div style="height:21px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>La “trappola” del regime impatriati 2025: cosa rischiano molti professionisti</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">In passato molti autonomi hanno fruito del regime senza accorgersi della soggezione al “de minimis”. Ciò avveniva perché il rinvio alla normativa europea era nascosto in una disposizione separata (art. 8-bis DL 148/2017), generando confusione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con la riforma 2023, invece:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il rinvio è esplicito,</li>



<li>il MEF ha confermato l’interpretazione,</li>



<li>l’Agenzia delle Entrate si allineerà pienamente al vincolo.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Di conseguenza, chi rientra nel 2025 <strong>non può superare i 300.000 euro di aiuti complessivi in tre anni</strong>, pena il recupero del beneficio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il rischio operativo è significativo per:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>professionisti con redditi elevati</li>



<li>soggetti che percepiscono altri contributi o crediti d’imposta</li>



<li>autonomi provenienti da grandi gruppi</li>



<li>attività con alta marginalità</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Al contrario, i lavoratori dipendenti sono esclusi dal “de minimis”, perché l’attività subordinata <strong>non è considerata attività economica</strong> dalla normativa UE.</p>



<div style="height:21px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Regime impatriati 2025: cosa deve fare un autonomo prima di rientrare</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per evitare errori, è indispensabile un’analisi preventiva. In particolare:</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>a) Calcolo prospettico del risparmio fiscale</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Serve una proiezione su cinque anni del risparmio d’imposta generato dall’agevolazione.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>b) Verifica degli aiuti già ottenuti</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">È necessario controllare il <strong>Registro Nazionale Aiuti</strong> e individuare eventuali contributi regionali o PNRR ricevuti nei tre anni precedenti.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>c) Valutazione dell’attività svolta</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Un professionista con redditi potenzialmente elevati rischia di esaurire rapidamente il plafond “de minimis”.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>d) Coordinamento con altri incentivi</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">È fondamentale valutare cumulabilità, compatibilità e saturazione del limite triennale.</p>



<div style="height:21px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Conclusioni</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>regime impatriati 2025</strong>, pur presentandosi come un’agevolazione semplice (tassazione al 50% per cinque anni), introduce un elemento critico per i lavoratori autonomi: l’obbligo di rispettare la normativa sugli aiuti “de minimis”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il limite di 300.000 euro in tre anni diventa il vero vincolo operativo per chi rientra in Italia.<br>Per questo, una corretta analisi del beneficio, del plafond disponibile e dell’interazione con altri aiuti di Stato non è solo opportuna, <strong>ma necessaria per evitare recuperi e contestazioni future</strong>.</p>



<div style="height:21px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<div style="height:21px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="wp-block-paragraph">Fonti utili:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agevolazioni-per-chi-trasferisce-la-residenza-in-italia4" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Agevolazioni per chi trasferisce la residenza in Italia</a></p>



<div style="height:21px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<div style="height:21px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.antoniopisapia.it/contatti/"><strong>Contattami per una consulenza sul Regime Impatriati 2025</strong></a></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Novità ZES 5.0: guida al cumulo tra credito d’imposta Transizione 5.0 e ZES Unica</title>
		<link>https://www.antoniopisapia.it/novita-zes-5-0-guida-al-cumulo-tra-credito-dimposta-transizione-5-0-e-zes-unica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Pisapia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 16:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali e Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Imprenditoria]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza agevolata]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[crediti di imposta]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[ZES 5.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antoniopisapia.it/?p=3592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novità ZES 5.0: come cambia il cumulo tra incentivi fiscali per le imprese Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto importanti novità, chiarendo le modalità di cumulo tra il credito d’imposta Transizione 5.0 e altre agevolazioni finanziarie, in particolare con il credito per investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno. Questo aggiornamento interpretativo, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><strong>Novità ZES 5.0: come cambia il cumulo tra incentivi fiscali per le imprese</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto importanti <strong>novità</strong>, chiarendo le modalità di <strong>cumulo tra il credito d’imposta Transizione 5.0 e altre agevolazioni</strong> finanziarie, in particolare con il credito per investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo aggiornamento interpretativo, che supera la precedente lettura normativa, rappresenta un passo decisivo per garantire <strong>certezza operativa alle imprese</strong>. Le aziende possono ora pianificare in modo più efficace i propri investimenti, sfruttando appieno i benefici fiscali disponibili.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Le due regole chiave introdotte con le u</strong>ltime <strong>novità</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Le novità  si basano su due principi fondamentali:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Ordine cronologico degli incentivi</strong><br>Il primo beneficio ottenuto si applica sull’intero costo dell’investimento.</li>



<li><strong>Base imponibile al netto</strong><br>Ogni successiva agevolazione si calcola sul costo residuo, ossia al netto dell’agevolazione già goduta.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Questo meccanismo consente un utilizzo efficace delle agevolazioni, nel pieno rispetto del limite massimo del 100% del costo dell’investimento.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Calcolo del cumulo: come applicare correttamente le novità</strong>.</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Per rispettare le nuove regole, è necessario:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Identificare il primo incentivo riconosciuto</strong> e applicarlo al 100% del costo.</li>



<li><strong>Determinare il costo residuo</strong>, sottraendo il primo credito ottenuto.</li>



<li><strong>Applicare le aliquote delle agevolazioni successive</strong> sul residuo così calcolato.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Importante: il <strong>credito d’imposta Transizione 5.0 rimane neutrale ai fini IRES e IRAP</strong>, preservando il vantaggio economico.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Esempio pratico: applicazione delle novità ZES 5.0</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Un’impresa campana effettua un investimento da 1.000.000 € e accede prima al <strong>credito ZES</strong> al 60%:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Credito ZES:</strong> 60% di 1.000.000 € = 600.000 €</li>



<li><strong>Costo residuo:</strong> 1.000.000 € – 600.000 € = 400.000 €</li>



<li><strong>Credito Transizione 5.0:</strong> 35% di 400.000 € = 140.000 €</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Totale agevolazioni: 740.000 €</strong>, con piena coerenza rispetto alle <strong>novità </strong>recenti.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Conclusioni: cosa cambia con le novità ZES 5.0</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Le novità ZES 5.0 segnano un’importante evoluzione normativa. Grazie al chiarimento ministeriale, le imprese — in particolare quelle del Mezzogiorno — possono ora contare su un <strong>quadro interpretativo chiaro e unificato</strong>, fondamentale per sfruttare al meglio il cumulo tra <strong>credito Transizione 5.0 e credito ZES</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Fonti istituzionali</strong></h3>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)</strong><br>– Sezione “Transizione 5.0”<br>&#x1f449; <a class="" href="https://www.mimit.gov.it">https://www.mimit.gov.it</a><br></li>



<li><strong>Agenzia delle Entrate</strong><br>– Circolari e risposte ufficiali su crediti d’imposta e ZES<br>&#x1f449; <a class="" href="https://www.agenziaentrate.gov.it">https://www.agenziaentrate.gov.it</a><br></li>



<li><strong>Invitalia</strong><br>– Info e modulistica per investimenti ZES e agevolazioni sud<br>&#x1f449; <a class="" href="https://www.invitalia.it">https://www.invitalia.it</a></li>
</ol>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.antoniopisapia.it/contatti/">CONTATTAMI </a>PER UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZES Unica: credito d’imposta al 50% sugli immobili chiarito</title>
		<link>https://www.antoniopisapia.it/credito-zes-unica-immobili-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Pisapia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 15:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali e Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Imprenditoria]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza agevolata]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[crediti di imposta]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antoniopisapia.it/?p=3603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il credito ZES Unica immobili è uno degli incentivi fiscali più rilevanti per le imprese che investono nel Mezzogiorno. Questo strumento consente di ottenere un credito d’imposta sugli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali (ZES), con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico delle regioni del Sud Italia. Con l’Interpello n. 183/2025, l’Agenzia delle Entrate ha [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>credito ZES Unica immobili</strong> è uno degli incentivi fiscali più rilevanti per le imprese che investono nel Mezzogiorno. Questo strumento consente di ottenere un credito d’imposta sugli investimenti effettuati nelle <strong>Zone Economiche Speciali (ZES)</strong>, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico delle regioni del Sud Italia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con l’<strong>Interpello n. 183/2025</strong>, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente il criterio di calcolo del limite massimo agevolabile riferito alla componente immobiliare degli investimenti. Si tratta di un passaggio fondamentale, perché risolve dubbi interpretativi che avevano rallentato l’applicazione uniforme della misura da parte delle imprese.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Il limite del 50% sugli immobili nel credito ZES Unica</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La componente immobiliare può beneficiare del credito d’imposta solo fino al 50% dell’investimento complessivo agevolabile. In altre parole, se il valore dell’immobile supera questa soglia, la parte eccedente non rientra nel beneficio, ma la quota ammessa rimane comunque valida e calcolabile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per esempio, se un’impresa investe <strong>€ 270.000 in beni mobili</strong> e <strong>€ 600.000 in immobili</strong>, il tetto massimo agevolabile sarà di <strong>€ 540.000</strong>. Di questi, € 270.000 coprono i beni mobili e altri € 270.000 della spesa immobiliare rientrano nel credito ZES Unica immobili. I restanti € 330.000 della parte edilizia non danno diritto all’agevolazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#x1f449; <a class="" href="https://www.antoniopisapia.it/cumulo-credito-dimposta-zes/">Approfondisci il cumulo del credito ZES con altri incentivi</a><br>&#x1f4e9; <a class="" href="https://www.antoniopisapia.it/contatti/">Richiedi una consulenza personalizzata</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">Perché questo chiarimento è importante per le imprese</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Grazie a questo chiarimento ufficiale, le imprese possono pianificare meglio i propri <strong>investimenti produttivi nel Sud Italia</strong>. Comprendere in anticipo i limiti agevolabili consente di definire <strong>strategie fiscali efficaci</strong>, evitando errori e ottimizzando le risorse.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>credito ZES Unica immobili</strong> può inoltre essere cumulato con altri incentivi, come <strong>Transizione 5.0</strong>, a condizione che non venga superato il costo effettivo sostenuto per l’investimento. Ciò apre la possibilità a forme di <strong>agevolazione integrata</strong>, molto utili in fase di espansione aziendale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per tutti gli aggiornamenti ufficiali, consulta il sito dell’<a>Agenzia delle Entrate</a>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>Credito d&#8217;Imposta ZES: attenzione ai grandi macchinari</title>
		<link>https://www.antoniopisapia.it/credito-imposta-zes-grandi-macchinari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Pisapia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 17:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali e Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto e Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Imprenditoria]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza agevolata]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Passaggio generazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[TUIR]]></category>
		<category><![CDATA[ZES]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Credito d&#8217;Imposta ZES e il concetto di effettuazione dell’investimento Articolo più recente: https://www.antoniopisapia.it/novita-zes-5-0-guida-al-cumulo-tra-credito-dimposta-transizione-5-0-e-zes-unica Articolo più Recente: https://www.antoniopisapia.it/credito-zes-unica-immobili-2025 Se stai pianificando un investimento in Credito d&#8217;Imposta ZES, devi prestare particolare attenzione alla data di effettuazione dell’investimento. In particolare, se il tuo progetto prevede l’acquisto di grandi macchinari, la sola consegna entro il 15 novembre 2025 potrebbe [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><strong>Credito d&#8217;Imposta ZES e il concetto di effettuazione dell’investimento</strong></h2>



<p class="has-pale-cyan-blue-background-color has-background wp-block-paragraph" id="block-0c9e0c11-6353-4478-81b5-ee4188445cec"><strong>Articolo più recente: <a href="https://www.antoniopisapia.it/novita-zes-5-0-guida-al-cumulo-tra-credito-dimposta-transizione-5-0-e-zes-unica">https://www.antoniopisapia.it/novita-zes-5-0-guida-al-cumulo-tra-credito-dimposta-transizione-5-0-e-zes-unica</a></strong></p>



<p class="has-pale-cyan-blue-background-color has-background wp-block-paragraph" id="block-8c6de4f2-6879-4f04-b94c-be61fb08d6b9"><strong>Articolo più Recente: <a href="https://www.antoniopisapia.it/credito-zes-unica-immobili-2025">https://www.antoniopisapia.it/credito-zes-unica-immobili-2025</a></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Se stai pianificando un investimento in <strong>Credito d&#8217;Imposta ZES</strong>, devi prestare particolare attenzione alla <strong>data di effettuazione dell’investimento</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare, se il tuo progetto prevede l’acquisto di <strong>grandi macchinari</strong>, la sola <strong>consegna entro il 15 novembre 2025</strong> potrebbe non essere sufficiente per beneficiare dell&#8217;agevolazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vediamo perché e quali sono le <strong>precauzioni fondamentali</strong> per non perdere il diritto al Credito d’Imposta ZES.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Chi sono e perché parlo di Credito d&#8217;Imposta ZES</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Mi chiamo <strong><a href="https://www.antoniopisapia.it">Antonio Pisapia</a></strong>, sono un <strong><a href="https://www.antoniopisapia.it/dottore-commercialista-revisore-legale-antonio-pisapia/">dottore commercialista</a></strong> e da anni supporto le <strong>imprese familiari</strong> nella corretta gestione fiscale e patrimoniale, con particolare attenzione alla <strong>trasmissione del patrimonio e al passaggio generazionale</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Oggi voglio approfondire una delle criticità legate al <strong>Credito d&#8217;Imposta ZES</strong> e spiegare perché, in alcuni casi, la sola consegna del bene non è sufficiente per ottenere il beneficio fiscale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La normativa ZES stabilisce che il diritto al <strong>credito di imposta</strong> è riconosciuto <strong>anche se i beni entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo</strong> alla loro acquisizione o ultimazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si potrebbe pensare che, per un <strong>macchinario</strong>, sia sufficiente la <strong>consegna entro il 15 novembre 2025</strong>, ma in alcuni casi <strong>non è così</strong>. Per capire meglio il perché, è necessario esaminare le regole sulla <strong>competenza fiscale degli investimenti</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quando un investimento si considera realizzato?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La normativa ZES stabilisce che gli investimenti sono considerati <strong>realizzati</strong> secondo le regole dell’<strong>articolo 109 del TUIR</strong>. Ecco cosa prevede:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Acquisto di beni</strong> → si considera realizzato alla <strong>data di consegna o spedizione</strong>.</li>



<li><strong>Acquisto di immobili</strong> → la data di riferimento è quella della <strong>stipula dell’atto</strong>.</li>



<li><strong>Prestazioni di servizi</strong> → il momento rilevante è la <strong>data di ultimazione della prestazione</strong>, indipendentemente dall’eventuale fatturazione anticipata.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Credito d&#8217;Imposta ZES e grandi macchinari: contratti di vendita o di appalto?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Se il tuo investimento riguarda <strong>grandi macchinari</strong>, è fondamentale verificare la <strong>tipologia contrattuale</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esistono due principali forme contrattuali:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Contratto di compravendita</strong> → se il macchinario è <strong>standard</strong>, con minime modifiche, si applica la regola della <strong>data di consegna</strong>.</li>



<li><strong>Contratto di appalto</strong> → se il macchinario è <strong>personalizzato</strong> in base alle esigenze del committente, il momento rilevante è la <strong>data di ultimazione dell’opera</strong>.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Se il macchinario oggetto dell’<strong>agevolazione ZES</strong> richiede particolari personalizzazioni, si applica la <strong>disciplina dell’appalto</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo caso, il credito d’imposta viene riconosciuto <strong>solo quando il committente accetta il macchinario senza riserve</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Conseguenze pratiche per le imprese</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Se la tua azienda vuole beneficiare del <strong>Credito d’Imposta ZES</strong>, devi pianificare con attenzione l&#8217;investimento. Alcuni errori possono farti <strong>perdere l’agevolazione</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Se il macchinario rientra in un <strong>contratto di appalto</strong> e non viene <strong>ultimato e accettato</strong> entro il <strong>15 novembre 2025</strong>, il credito d’imposta non sarà riconosciuto.</li>



<li>Il <strong>solo pagamento di un acconto</strong> o la <strong>stipula di un ordine</strong> <strong>non sono sufficienti</strong> per ottenere il beneficio fiscale.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Conclusione: non rischiare!</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Se stai pianificando un investimento in <strong>Credito d&#8217;Imposta ZES</strong> che riguarda <strong>macchinari complessi</strong>, devi considerare attentamente la <strong>tipologia contrattuale</strong> e verificare che, nel caso di un <strong>contratto di appalto</strong>, l’opera sia <strong>ultimata e accettata entro il 15 novembre 2025</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#x1f4de; <strong><a href="https://www.antoniopisapia.it/contatti/">Contattami per una consulenza personalizzata</a></strong>: analizziamo insieme il tuo investimento e assicuriamoci che rientri correttamente nei requisiti previsti dalla normativa ZES.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h4 class="wp-block-heading">Altre Fonti:</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://www.davinograndimacchine.it/2025/03/10/incentivi-macchine-movimento-terra-ecco-tutte-le-novita-del-2025/">Davinograndimacchine</a></li>



<li><a href="https://www.ransomtax.it/agevolazioni-fiscali/credito-dimposta-zes-la-guida-allagevolazione-per-gli-investimenti-al-sud/">Ransomtax</a></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>60+35 non fa sempre 95: il cumulo del credito d’imposta ZES e 5.0 (obsoleto)</title>
		<link>https://www.antoniopisapia.it/cumulo-credito-dimposta-zes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Pisapia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 13:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali e Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Imprenditoria]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza agevolata]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[crediti di imposta]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A prima vista, potrebbe sembrare che 60 + 35 sia sempre uguale a 95. Tuttavia, quando si tratta del cumulo tra il credito d’imposta ZES e il credito d’imposta 5.0, la realtà è molto più complessa di una semplice somma aritmetica. Infatti, molti imprenditori sono convinti che il credito ZES sia automaticamente cumulabile con altre [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">A prima vista, potrebbe sembrare che 60 + 35 sia sempre uguale a 95. Tuttavia, quando si tratta del cumulo tra il credito d’imposta ZES e il credito d’imposta 5.0, la realtà è molto più complessa di una semplice somma aritmetica. Infatti, molti imprenditori sono convinti che il credito ZES sia automaticamente cumulabile con altre agevolazioni, ma in realtà non è così semplice. Al contrario, il cumulo deve necessariamente rispettare precise regole normative che ne disciplinano l’applicazione e i limiti.</p>



<p class="has-pale-cyan-blue-background-color has-background wp-block-paragraph"><strong>Articolo più recente: <a href="https://www.antoniopisapia.it/novita-zes-5-0-guida-al-cumulo-tra-credito-dimposta-transizione-5-0-e-zes-unica">https://www.antoniopisapia.it/novita-zes-5-0-guida-al-cumulo-tra-credito-dimposta-transizione-5-0-e-zes-unica</a></strong></p>



<p class="has-pale-cyan-blue-background-color has-background wp-block-paragraph"><strong>Articolo più Recente: <a href="https://www.antoniopisapia.it/credito-zes-unica-immobili-2025">https://www.antoniopisapia.it/credito-zes-unica-immobili-2025</a></strong></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Chi sono</strong>.</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Mi chiamo <a href="https://www.antoniopisapia.it">Antonio Pisapia</a>, sono un <a href="http://chi sono">dottore commercialista</a> con anni di esperienza nell’affiancare le imprese familiari nella gestione fiscale e patrimoniale. Il mio obiettivo principale è supportare gli imprenditori nell’ottimizzazione delle agevolazioni fiscali, garantendo non solo il pieno rispetto delle normative vigenti, ma anche la massimizzazione dei benefici ottenibili. Conoscere a fondo le regole del gioco permette di sfruttare al meglio le opportunità, evitando al tempo stesso spiacevoli sorprese.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Come funziona il cumulo del credito d’imposta ZES e 5.0</strong>.</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Negli ultimi giorni, ho ricevuto numerose domande in merito alla possibilità di cumulare il credito d’imposta ZES con quello previsto per la Transizione 5.0. Per comprendere appieno il funzionamento di questo cumulo, è fondamentale analizzare attentamente le regole di compatibilità e i limiti imposti dalla normativa vigente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare, il credito d’imposta per la Transizione 5.0 offre non solo un’aliquota specifica, ma anche il vantaggio della non imponibilità fiscale del contributo ricevuto. Questo significa che il beneficio reale non si ottiene semplicemente sommando i due crediti, ma deve essere valutato tenendo conto delle limitazioni imposte dalla normativa di riferimento.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cumulo delle agevolazioni: normativa di riferimento</strong>.</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per comprendere al meglio le regole del cumulo, è essenziale distinguere tra due categorie di incentivi:</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>Aiuti di Stato</strong>: rientrano in questa categoria il credito d’imposta ZES, il credito Mezzogiorno e la <a href="https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/agevolazioni-per-gli-investimenti-delle-pmi-in-beni-strumentali-nuova-sabatini">misura Sabatini.</a></li>



<li><strong>Misure di carattere generale</strong>: ne fanno parte i crediti d’imposta per investimenti 4.0 e 5.0.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">A questo punto, diventa cruciale considerare quali combinazioni di agevolazioni sono effettivamente possibili:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Quando si cumulano due aiuti di Stato, il totale non può superare il limite massimo stabilito dalla normativa dell’Unione Europea.</li>



<li>Quando si cumulano un aiuto di Stato e una misura generale, il totale non deve in nessun caso superare il costo complessivo dell’investimento.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Esempio di cumulo tra credito d’imposta ZES e 5.0</strong>.</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per chiarire meglio il concetto, consideriamo un caso concreto. Immaginiamo una piccola impresa con sede in Campania, che ha diritto a beneficiare di un credito d’imposta ZES pari al <strong>60%</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se la stessa impresa volesse accedere anche al credito d’imposta per la Transizione 5.0, potrebbe ottenere:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Credito ZES</strong>: 60%</li>



<li><strong>Credito 5.0</strong>: 35%</li>



<li><strong>Vantaggio fiscale aggiuntivo della non imponibilità</strong>: 10%</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">A prima vista, sembrerebbe che il totale possa arrivare al <strong>105%</strong>. Tuttavia, ciò non è possibile, in quanto il massimo cumulabile è <strong>100%</strong>. Di conseguenza, il credito d’imposta 5.0 dovrà necessariamente essere ridotto in modo tale da non superare il tetto consentito.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Conclusioni</strong>.</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Da tutto ciò emerge chiaramente un concetto fondamentale: il cumulo delle agevolazioni fiscali non segue le semplici regole dell’aritmetica! Di conseguenza, per evitare errori e ottimizzare realmente i benefici fiscali, ogni impresa dovrebbe:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Verificare attentamente i limiti normativi applicabili al proprio caso specifico.</li>



<li>Comprendere con precisione la corretta classificazione delle agevolazioni di cui intende usufruire.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">In definitiva, possiamo dire che 60 + 35 potrebbe sembrare 95, potrebbe addirittura apparire come 105… ma, alla fine, <strong>deve necessariamente fare 100!</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.antoniopisapia.it/contatti/">&#x1f50d; <strong>Se vuoi ottimizzare al meglio le agevolazioni fiscali per la tua azienda, non esitare a contattarmi per una consulenza personalizzata!</strong></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.antoniopisapia.it/cumulo-credito-dimposta-zes/">60+35 non fa sempre 95: il cumulo del credito d’imposta ZES e 5.0 (obsoleto)</a> proviene da <a href="https://www.antoniopisapia.it">Antonio Pisapia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tax credit 65% riqualificazione strutture alberghiere</title>
		<link>https://www.antoniopisapia.it/tax-credit-65-riqualificazione-strutture-alberghiere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Pisapia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 20:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali e Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza agevolata]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Ministero del Turismo ha reso noto il Decreto attuativo dell’agevolazione per la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive (tax credit). Il credito di imposta concesso è fissato nella misura del 65% delle spese sostenute. Possono usufruire del credito di imposta: le strutture alberghiere composte da non meno di sette camere per il pernottamento degli [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Il Ministero del Turismo ha reso noto il Decreto attuativo dell’agevolazione per la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive (tax credit). Il credito di imposta concesso è fissato nella misura del <strong>65% delle spese sostenute.</strong></h3>
<p>Possono usufruire del credito di imposta:</p>
<ul>
<li>le <strong>strutture alberghiere</strong> composte da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti (alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali);</li>
<li>le strutture che svolgono <strong>attività agrituristica</strong>;</li>
<li>gli <strong>stabilimenti termali</strong>;</li>
<li>le strutture <strong>ricettive all&#8217;aria aperta</strong>.</li>
</ul>
<p>Il credito di imposta è riconosciuto alle imprese <strong>esistenti alla data del 1° gennaio 2012</strong> per le <strong>spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021</strong>. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura recettiva oggetto di intervento.</p>
<p><strong>Interventi agevolati:</strong></p>
<ul>
<li>gli interventi di <strong>manutenzione straordinaria</strong> di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;</li>
<li>gli interventi di <strong>restauro e di risanamento conservativo</strong> di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;</li>
<li>gli interventi di <strong>ristrutturazione edilizia</strong> di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;</li>
<li>gli interventi di <strong>eliminazione delle barriere architettoniche</strong>;</li>
<li>gli interventi di <strong>incremento dell&#8217;efficienza energetica</strong>, quali:
<ul>
<li>gli interventi di <strong>riqualificazione energetica globale</strong> di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico;</li>
<li>gli interventi <strong>sull&#8217;involucro edilizio</strong> di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico;</li>
<li>gli interventi di <strong>installazione di collettori solari</strong> di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico;</li>
<li><strong>gli interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale</strong> e <strong>produzione di acqua calda sanitaria</strong>:
<ul>
<li>l&#8217;allaccio a sistemi di <strong>teleriscaldamento</strong> efficiente;</li>
<li>per <strong>le aree non metanizzate</strong>, la sostituzione dell&#8217;impianto di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle;</li>
</ul>
</li>
<li>installazione e <strong>messa in opera</strong>, di dispositivi e <strong>sistemi di building automation</strong>;</li>
<li>gli interventi di installazione di nuovi <strong>impianti solari fotovoltaici</strong> connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistemi di accumulo, nonché l’installazione di <strong>infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici</strong>;</li>
</ul>
</li>
<li>gli <strong>interventi relativi all&#8217;adozione di misure antisismiche</strong> di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, T.u.i.r.;</li>
<li>l&#8217;acquisto di <strong>mobili e componenti d&#8217;arredo</strong>, a condizione che abbia finalità di incremento dell’efficienza energetica e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all&#8217;esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d&#8217;imposta successivo;</li>
<li>la <strong>realizzazione di piscine termali</strong>, per i soli stabilimenti termali;</li>
<li>l’acquisizione di <strong>attrezzature e apparecchiature</strong> necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli <strong>stabilimenti termali</strong>.</li>
</ul>
<p><strong>Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.</strong></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="Ko4GbKIsES"><p><a href="https://www.antoniopisapia.it/credito-mezzogiorno-e-zes-dal-07-giugno-le-istanze-per-gli-investimenti-2022/">Credito Mezzogiorno e Zes, dal 07 giugno le istanze per gli investimenti 2022</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Credito Mezzogiorno e Zes, dal 07 giugno le istanze per gli investimenti 2022&#8221; &#8212; Antonio Pisapia" src="https://www.antoniopisapia.it/credito-mezzogiorno-e-zes-dal-07-giugno-le-istanze-per-gli-investimenti-2022/embed/#?secret=W5MZyKp91e#?secret=Ko4GbKIsES" data-secret="Ko4GbKIsES" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>L&#8217;importo totale delle spese eleggibili è limitato alla <strong>somma di euro 307.692,30</strong> per ciascuna struttura ricettiva la quale potrà beneficiare di un <strong>credito d&#8217;imposta massimo complessivo pari a 200 mila euro</strong>.</p>
<p>Il credito d’imposta è riconosciuto anche nel caso in cui gli interventi di <strong>ristrutturazione edilizia comportino un aumento di cubatura complessiva.</strong></p>
<p>Le domande possono essere compilate e presentate <strong>dalle ore 12:00 del giorno 9 giugno 2022 alle ore 17:00 del giorno 13 giugno 2022</strong> tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta d’identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line.</p>
<p>Clicca qui per scoprire tutti gli interventi ammissibili:</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="U0IVAhwzvW"><p><a href="https://www.antoniopisapia.it/2-interventi-ammissibili-tax-credit-riqualificazione-alberghi-65/">2. Interventi ammissibili tax credit riqualificazione alberghi 65%</a></p></blockquote>
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		<title>Superbonus 110% &#8211; disamina delle possibili conseguenze penali per le imprese</title>
		<link>https://www.antoniopisapia.it/superbonus-110-disamina-delle-possibili-conseguenze-penali-per-le-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Pisapia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 17:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali e Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza agevolata]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti derivanti da sovrafatturazione o, per lavori realizzati anche solo in parte, espone le imprese a “rischi penali”. La situazione si aggrava se vengono indebitamente compensati crediti di imposta non spettati o inesistenti superiori ad € 50.000. Negli ultimi anni, e soprattutto con l’introduzione del Superbonus 110% (e relativa facoltà [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3>L’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti derivanti da sovrafatturazione o, per lavori realizzati anche solo in parte, espone le imprese a “rischi penali”. La situazione si aggrava se vengono indebitamente compensati crediti di imposta non spettati o inesistenti superiori ad € 50.000.</h3>
<p>Negli ultimi anni, e soprattutto con l’introduzione del Superbonus 110% (e relativa facoltà di cessione del credito), si sta avendo una vera è propria <em><strong>“corsa al credito”</strong></em>. Il sistema indubbiamente si presta a facili comportamenti fraudolenti e le recenti novità normative ne hanno perlopiù limitato la circolazione (si veda il decreto Ristori ter).</p>
<p>Tralasciando le responsabilità dei tecnici attestatori, anche le imprese possono essere penalmente responsabili per gli eventuali comportamenti “fraudolenti” adottati. Tali responsabilità dipendono <strong>soprattutto dall’effettività delle opere realizzate e fatturate</strong>.</p>
<p>Il fenomeno viene definito come “<strong>fatturazione di operazioni inesistenti”.</strong>  L’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti può comportare pesanti conseguenze penali tributarie. Anche se il concetto di “operazioni inesistenti” rappresenta un <strong>ossimoro</strong>, nel linguaggio giuridico ci si riferisce a delle <em>“operazioni commerciali fraudolente poste in essere dai contribuenti allo scopo di sottrarre materia imponibile ai danni dell’erario”.</em></p>
<p>L’art. 1 del D.Lgs 74/2000 prevede che per <em>“fatture o altri documenti per operazioni inesistenti&#8221; si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi <strong>a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte</strong> o che indicano i corrispettivi o l&#8217;imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l&#8217;operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”</em></p>
<p>Quindi, l’inesistenza si realizza non solo quando un’operazione non viene mai posta in essere, ma anche se eseguita solo in parte. Nel primo caso si ha inesistenza assoluta, nel secondo, l’inesistenza è detta parziale.</p>
<p>Escludendo il caso limite di fatturazione di lavori non svolti (inesistenza assoluta), le situazioni maggiormente ipotizzabili sono riassumibili sostanzialmente in due:</p>
<ul>
<li>sovrafatturazione dei lavori;</li>
<li>fatturazione di lavori solo in parte eseguiti.</li>
</ul>
<p><strong><u>Appare utile premettere che nell’ipotesi delittuosa di fatture per operazioni inesistenti, a differenza di altre ipotesi di reati fiscali, non è prevista una soglia minima. Banalmente, è sufficiente anche un solo euro.</u></strong></p>
<p>L&#8217;utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicati nella dichiarazioni comporta la reclusione da quattro a otto anni. Se l&#8217;ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>
<h4>Consentire a terzi il riconoscimento di un credito di imposta inesistente</h4>
<p>Appare utile riportare che anche nel caso in cui l’impresa proceda ad emettere fatture o altri documenti tali da consentire a terzi il riconoscimento di un credito di imposta inesistente, ciò si traduce ugualmente in ipotesi di reato. Difatti, l’art. 8 D.Lgs. 74/2000 rubricato <strong>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</strong> prevede che <em>“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l&#8217;evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”</em></p>
<p><em>Il &#8220;fine di evadere le imposte&#8221; e il &#8220;fine di consentire a terzi l&#8217;evasione&#8221; si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d&#8217;imposta, e del fine di consentirli a terzi (art.1 lettera d) D.Lgs 74/2000).</em></p>
<h4>Reato di indebita compensazione</h4>
<p>Date le modalità di utilizzo del superbonus, ma questo vale per tutte le agevolazioni consistenti in crediti di imposta (a titolo esemplificativo: credito di imposta mezzogiorno, investimenti 4.0, formazione 4.0, ecc.), può determinare il realizzarsi della consumazione del reato per <strong>indebita compensazione</strong>.</p>
<p><strong>Ad esempio:</strong> l’impresa che effettua lo sconto in fattura e successivamente utilizza il credito di imposta in compensazione. Qualora questi crediti dovessero essere ritenuti non spettanti o addirittura non esistenti la compensazione sarà penalmente rilevante superata la soglia dei 50.000 euro (art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000).</p>
<h4>Pene accessorie</h4>
<p>La condanna per reati tributari comporta anche ulteriori pene accessorie:</p>
<ul>
<li>l&#8217;interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;</li>
<li>l&#8217;incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;</li>
<li>l&#8217;interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria;</li>
<li>l&#8217;interdizione perpetua dall&#8217;ufficio di componente di commissione tributaria;</li>
</ul>
<h6><em>Fonti:</em></h6>
<p><em>Rebecca Amato, Le operazioni inesistenti: profili tributari e penali, Edizione Ad Maiora</em></p>
<p><em>Laura Ambrosi, Crediti inesistenti e non spettanti, distinzione e sanzioni, IlSole24Ore</em></p>
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<p><strong><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74">D.Lgs 74/2000</a></strong></p>
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		<title>Credito Mezzogiorno e Zes, dal 07 giugno le istanze per gli investimenti 2022</title>
		<link>https://www.antoniopisapia.it/credito-mezzogiorno-e-zes-dal-07-giugno-le-istanze-per-gli-investimenti-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Pisapia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 15:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali e Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza agevolata]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Aggiornato il modello di comunicazione per i crediti d&#8217;imposta Mezzogiorno e ZES per gli investimenti relativi all&#8217;anno 2022. A partire dal 7 giugno 2022 sarà possibile presentare le istanze Con il provvedimento del Direttore dell&#8217;Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, protocollo n. 107620/2022, è stato modificato il modello di comunicazione per l&#8217;accesso al credito [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Aggiornato il modello di comunicazione per i crediti d&#8217;imposta Mezzogiorno e ZES per gli investimenti relativi all&#8217;anno 2022. A partire dal 7 giugno 2022 sarà possibile presentare le istanze</h3>
<p>Con il provvedimento del Direttore dell&#8217;Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, protocollo n. 107620/2022, è stato modificato il modello di comunicazione per l&#8217;accesso al credito di imposta investimenti Mezzogiorno e Zes .</p>
<p>Il nuovo modello sostituisce il precedente dal 7 giugno 2022 e, pertanto, a partire da tale data il nuovo modello va utilizzato:</p>
<ul>
<li>sia per la fruizione di crediti d&#8217;imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle zone economiche speciali (ZES);</li>
<li>sia per la presentazione di comunicazioni di rettifica e di rinuncia ai predetti crediti d&#8217;imposta, ancorché richiesti con precedenti versioni del modello stesso.</li>
</ul>
<p>Restano invariati i requisiti di accesso e l&#8217;intensità dell&#8217;agevolazione.</p>
<p>Facciamo ora un breve riassunto della misura. Possono usufruire dell&#8217;agevolazione, sotto forma <strong>di credito di imposta fino al 45%</strong>, le imprese che effettuano l&#8217;acquisizione di beni strumentali nuovi che siano destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle seguenti regioni:</p>
<ul>
<li>Campania;</li>
<li>Puglia;</li>
<li>Basilicata;</li>
<li>Calabria;</li>
<li>Sicilia;</li>
<li>Sardegna;</li>
<li>Molise.</li>
</ul>
<p>Per quanto riguarda i beni oggetto della agevolazione, la norma stabilisce che sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all&#8217;acquisto, anche tramite contratti di locazione finanziaria, di:</p>
<ul>
<li>macchinari;</li>
<li>impianti;</li>
<li>attrezzature varie.</li>
</ul>
<p>Infine, si ricorda che nelle zone Zes è possibile usufruire del credito di imposta anche per gli investimenti consistenti in <strong>immobili.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a href="https://www.antoniopisapia.it/blog/">CLICCA QUI PER LEGGERE ALTRI ARTICOLI SUL MIO BLOG</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/agevolazioni/credito-di-imposta-per-gli-investimenti-nel-mezzogiorno/come-fruire-del-credito">AGENZIA DELLE ENTRATE &#8211; CIM17</a></strong></p>
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